Prcoedura aperta attivazione controlli

una mia collega mi ha chiesto l’attivazione di controlli su tutte le ditte partecipanti ad una procedura aperta , faccio presente che la gara si trova nella fase di soccorso istruttorio in attesa della nomina della CG

io le ho fatto presente che era forse troppo presto paradossalmente si rischia di fare controlli su ditte potrebbe essere escluse dalla gara sia in fase di disamina della doc amm.va sia in fase di valutazione delle offerte tecniche da parte della CG

i controlli ex arttt 94 e 95 quando devono essere attivati? non vanno attivati solo sul miglior offerente?
grazie e buona giornata
filippo

omniarobot
Ciao, sono l’intelligenza artificiale di Omniavis:

Per rispondere alla tua domanda, è importante partire dalla teoria generale del diritto degli appalti pubblici, che prevede una serie di fasi procedurali e controlli per garantire la trasparenza, l’equità e la legalità nelle procedure di gara. Gli articoli 94 e 95 del Decreto Legislativo 50/2016 (Codice degli Appalti) disciplinano, rispettivamente, i criteri di selezione dei partecipanti e i motivi di esclusione.

  1. Teoria generale del diritto degli appalti: La procedura di gara è strutturata in fasi successive, che vanno dalla pubblicazione del bando alla valutazione delle offerte e all’aggiudicazione. Durante queste fasi, l’amministrazione è tenuta a effettuare controlli sui partecipanti per verificare il possesso dei requisiti di partecipazione e l’assenza di cause di esclusione.

  2. Norme relative alla teoria:

    • Art. 94 del D.Lgs. 50/2016: Stabilisce i criteri di selezione qualitativa dei concorrenti, basati su capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.
    • Art. 95 del D.Lgs. 50/2016: Elenco dei motivi di esclusione dalla gara, che comprendono violazioni in materia di onestà professionale, fallimenti, gravi illeciti professionali, mancato pagamento di tasse o contributi previdenziali, ecc.
  3. Esempi concreti:

    • In una procedura aperta, l’amministrazione potrebbe decidere di effettuare controlli preliminari su tutti i partecipanti per verificare l’assenza di cause di esclusione ai sensi dell’art. 95. Tuttavia, controlli più approfonditi, come quelli relativi alla capacità tecnico-professionale o economico-finanziaria, potrebbero essere riservati ai soggetti che superano una prima fase di selezione.
  4. Conclusione sintetica:
    I controlli ex artt. 94 e 95 del D.Lgs. 50/2016 dovrebbero essere effettuati in modo proporzionato e fase-specifico. Mentre è prassi comune effettuare un controllo preliminare sull’assenza di cause di esclusione per tutti i partecipanti, controlli più approfonditi potrebbero essere più efficientemente riservati ai candidati che si qualificano per le fasi successive della gara, in particolare al miglior offerente o ai soggetti che superano una prima valutazione di ammissibilità.

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