Preavviso di rigetto art. 10-bis legge 241/1990

Buongiorno, Vorrei chiedere, se possibile, un chiarimento: dovrei occuparmi fin da subito dell’organizzazione delle fiere e feste della città, manifestazioni per le quali ogni partecipante invia una domanda per ottenere la concessione temporanea di suolo pubblico ad esempio per la vendita di alimenti o merci varie.
Fermo restando che il preavviso di rigetto, ai sensi dell’art. 10-bis della legge 241/1990, non si applica alle procedure concorsuali, le domande per le fiere potrebbero rientrare in tale categoria e, pertanto, non trovare applicazione l’istituto del preavviso di rigetto? E quindi per comunicare eventuali dinieghi delle istanze dovuti a valutazioni nel merito delle stesse, basterebbe una semplice comunicazione senza citare l’art. 10-bis?

Infine, vorrei sapere in generale, se è formalmente corretto inserire alla fine del preavviso di rigetto una formula che consente di esplicitare il diniego successivo attraverso, ad esempio, una citazione tipo: “In assenza di osservazioni, decorsi dieci giorni dal ricevimento della presente comunicazione, l’istanza s’intende definitivamente negata”. Oppure è necessario comunque redigere il provvedimento di diniego?

  1. se accogliete le singole domande NON è una procedura concorsuale (che richiede un unico termine di scadenza). Quindi si applica il 10 bis

  2. la formula “In assenza di osservazioni, decorsi dieci giorni dal ricevimento della presente comunicazione, l’istanza s’intende definitivamente negata” a mio avviso è legittima ma non è orientamento consolidato