Buongiorno, Vorrei chiedere, se possibile, un chiarimento: dovrei occuparmi fin da subito dell’organizzazione delle fiere e feste della città, manifestazioni per le quali ogni partecipante invia una domanda per ottenere la concessione temporanea di suolo pubblico ad esempio per la vendita di alimenti o merci varie.
Fermo restando che il preavviso di rigetto, ai sensi dell’art. 10-bis della legge 241/1990, non si applica alle procedure concorsuali, le domande per le fiere potrebbero rientrare in tale categoria e, pertanto, non trovare applicazione l’istituto del preavviso di rigetto? E quindi per comunicare eventuali dinieghi delle istanze dovuti a valutazioni nel merito delle stesse, basterebbe una semplice comunicazione senza citare l’art. 10-bis?
Infine, vorrei sapere in generale, se è formalmente corretto inserire alla fine del preavviso di rigetto una formula che consente di esplicitare il diniego successivo attraverso, ad esempio, una citazione tipo: “In assenza di osservazioni, decorsi dieci giorni dal ricevimento della presente comunicazione, l’istanza s’intende definitivamente negata”. Oppure è necessario comunque redigere il provvedimento di diniego?