Preavviso di rigetto

Buongiorno a tutti, vorrei avere un confronto con voi sull’istituto del preavviso di rigetto. Nel caso in cui, nel corso dell’ istruttoria, si ravvisi già un primo motivo ostativo, ci si può “fermare” e quindi mandare comunicazione 10 bis e solo dopo, se vi sono le condizioni per poter proseguire l’istruttoria, farlo e, se del caso, mandare ulteriore comunicazione ex art.10 bis oppure la PA è tenuta, prima del preavviso, a valutare tutti i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ? I principi di economicità ed efficienza della 241/90 art.1 potrebbero condurre a sostenere tanto la possibilità di “fermarsi” in istruttoria al primo motivo ostativo quanto portarla a termine, individuarli tutti ed emettere un unico provvedimento. Non so se sono stato chiaro. Grazie a quanti risponderanno.

Secondo me l’istruttoria va completata e nel preavviso riportare tutti i motivi ostativi. Il soggetto ha diritto di presentale eventuali osservazioni a suo vantaggio. Contestandone solo uno e lui riuscisse a presentare giustificazioni in merito che ne sarebbe degli altri elementi ostativi?

Il 10 bis si applica UNA SOLA VOLTA per tutti i motivi ostativi.

L’articolo recita “In caso di annullamento in giudizio del provvedimento così adottato, nell’esercitare nuovamente il suo potere l’amministrazione non può addurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall’istruttoria del provvedimento annullato”

Quindi la PA deve evidenziarli tutti al primo 10 bis