Precisazioni su L. 296/2006

Buongiorno a tutti, vi scrivo per chiedere alcune precisazioni sulla L. 296/2006.

Nella lezione n. 5 sul Codice dei Contratti Pubblici, concernente gli affidamenti diretti, si parla dell’art. 1 comma 450, il quale recita “Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonche’ gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario”.

In merito alle istituzioni Universitarie, mi pare di capire, che tale norma non trovi applicazione.

Eppure in una determina a contrarre di una Università per affidamento diretto, leggo “RITENUTO di non ricorrere al mercato elettronico, in quanto la fornitura, ha un costo inferiore a € 5.000,00 oltre iva ai sensi dell’art. 1 comma 130 della legge 245/2018 – Legge di Bilancio 2019”.

Vi domando se anche le università debbono sottostare a questa disposizione della L. 296/2006. Inoltre colgo l’occasione di domandarvi se c’è qualche discussione ove sono riportate tutte quelle disposizioni, tra codice contratti e altre fonti normative, tipiche degli appalti in Università.

Vi ringrazio anticipatamente
Andrea