Preparatore atletico avvio attività

Buongiorno,
ho letto i vostri post in argomento personal trainer e mi trovo in Toscana. Ho ricevuto richiesta di informazioni in merito all’avvio di attività con le seguenti caratteristiche:
preparatore atletico che non si costituisce come impresa individuale ma s’inquadra come libero professionista con codice ateco 85.51.00 per corsi sportivi e ricreativi;
opera in locale c1 a destinazione commerciale, eseguendo prestazioni singole a seguito di appuntamento.
Il locale pur dotato di attrezzature “sportive” non è aperto al pubblico.

In questi termini potrebbe ritenersi attività libera e non palestra, sempre che come richiesto dall’ufficio tecnico si proceda ad un cambio di destinazione d’uso da commerciale a direzionale.

Cosa ne pensate?

Grazie e a presto.

Sì, ci può stare. Tieni conto, però, che queste attività rappresenta sempre ipotesi limite.

La normativa regionale della Toscana individua la palestra come il “locale ove si svolgono le attività ludico-motorio- ricreative” e indica l’attività ludico-motoria-ricreativa come “attività svolta SINGOLARMENTE o in gruppo per fini di benessere e ricreativi”.

Detto questo, a parere mio (ma devi essere sicuro che la pensi così anche il comandante dei VVUU della tua città), il carattere specifico del personal trainer potrebbe risiedere proprio nel fatto che si tratta di un libero professionista che agisce in luogo privato e non in una struttura, piccola o grande che sia, aperta al pubblico. Il PT non è un imprenditore diventando tale solamente se l’esercizio di questa professione dovesse divenire elemento di un’attività organizzata in tale forma: diciamo che l’attività organizzata sarebbe una palestra.

Il carattere “privato”, per me, è sufficiente per non applicare la normativa sulle palestre con tutto ciò che ne consegue. Come comprendi, però, TUTTO È DA VEDERE CASO PER CASO.

Diciamo che tutto è più semplice quando il PT è, ad esempio, un chinesiologo o un fisioteraprista. In questo caso è opponibile ai VVUU l’esercizio di una professione tipizzata. Tuttavia, il PT potrebbe sempre appellarsi alla legge 4/2013 sulle professioni non organizzate.

Vedi la mozione regionale affinché sia chiarito questo punto:

Rivolgiti al tuo comune

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