Preposto attività sab

Buongiorno,

Nello stesso pubblico esercizio possono coesistere 2 preposti?

Grazie

Certo, la legge parla di “almeno” una persona con i requisiti. Tuttavia, al fine di determinare la tracciabilità della responsabilità gestionale, sarebbe opprtuno che il piano di autocontrollo definisse qualcosa.

la legge recita:
Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare o dal rappresentante legale oppure, in alternativa, dalla persona eventualmente preposta all’attività.

Nella realtà può capitare che vi siano diversi legali rappresentanti, ognuno dei quali ha i requisiti. In questo caso la coesistenza vine da sé ed è una caso diffuso senza che nussono abbia ma obiettato niente. Non escluderei neppure il caso in cui il titolare o i titolari, non avendo i requiisti, nominino 2 o più preposti affinché vi sia sempre chi sovrintende all’esercizio dell’attività. Ecco, quest è il caso al quale i riferivo prima circa la tracciabilità della resposnabilità.

Ok.

Per piano di autocontrollo che cosa si intende?

per il SUAP è sufficiente acquisire agli atti la documentazione in cui vengono individuati 2 preposti senza dover fare nulla, a parte i controlli sui requisiti?

Il piano di autocontrollo è un atto gestionale interno che NON riguarda la fase abilitativa amministrativa del SUAP (piano autocontrollo sencon il metodo HACCP - sul web trovi info, vedi, ad esempio: Autocontrollo HACCP @ AULSS 9 Scaligera ).

Per il SUAP è sufficiente acquisire gli atti e procedere ai normali controlli di veridicità delle dichiarazioni sostitutive)

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Buonasera, è la prima volta che scrivo qui. Vorrei fare una domanda in merito alle responsabilità del preposto ESTERNO di un’attività di somministrazione alimenti e bevande (SAB ex rec).

Ho letto che c’è una forte discordanza in merito, anche perché la normativa non è chiara.

Volevo sapere se un preposto esterno, quindi che non partecipa attivamente alle operazioni aziendali, può essere chiamato in causa e a rispondere di conseguenze gravi, come per esempio nel caso somministrazione di un alimento avvelenato ad un cliente.

Il preposto SAB è colui che concede il proprio attestato per 2 anni all’impresa che ne ha bisogno, dato che dopo questo periodo il titolare acquisisce automaticamente la formazione.

Alcuni dicono che è una figura di facciata, cioè che serve solo per avviare l’attività, offrendo appunto il requisito di professionalità.

Ci sono responsabilità se non gestisce direttamente all’interno del bar/ristorante? Se sì, come si possono evitare o limitare?

Grazie.

Incollo, qua sotto, una risoluzione del MiSE. Aggiungo che il preposto non è legale rappresentante (può non esserlo) e la sua azione di sovrintendenza / direzione / vigilanza / direzione informazione / richiamo, ecc. è necessaria in funzione dei “requisiti professionali” posti alla tutela della salute pubblica connessa con la vendita / somm.ne di alimenti. Per la responsabilità finanche e soprattutto penale puoi fare un parallelo con il preposto in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro: il proposto di cui al d.lgs. n. 81/08 sta alla sicurezza come il proposto ex art. 71 del d.lgs. 59/2010 sta alla tutela della salute pubblica connessa con i rischi sanitari sugli alimenti. In caso di lesioni personali dei clienti il proposto può ben essere condannato in sede penale.

Risoluzione n. 227860 dell’8 luglio 2016

Si fa riferimento alla nota n. 10643 del 26-5-2016, con la quale codesto Comune chiede alcuni chiarimenti in merito alla figura del preposto.

In particolare, stante quanto già chiarito con la circolare n. 3656 del 12-9-2012, nonché con ulteriori successive note, ossia che il divieto di nominare un identico preposto per più società ricavabile dalla precedente formulazione dell’articolo 5, comma 6, del decreto legislativo n. 114 del 1998 possa considerarsi decaduto, fermo restando che la preposizione all’attività commerciale deve essere effettiva, con i conseguenti poteri e le connesse responsabilità, e non solo nominalistica e limitata strumentalmente alla fase di dimostrazione dei requisiti, oltre alla circostanza che il preposto non debba obbligatoriamente risultare legato all’impresa da alcun contratto di lavoro, chiede se un soggetto titolare di nuova autorizzazione su aree pubbliche del settore alimentare in forma itinerante possa nominare come preposto un soggetto, il quale a sua volta è già in possesso di propria autorizzazione di commercio su aree pubbliche in forma itinerante e pertanto già in servizio e impegnato nella propria attività.

Nello specifico, chiede di conoscere come possa essere accertato che la preposizione all’attività commerciale sia effettiva, con i conseguenti poteri e le connesse responsabilità e non solo nominalistica e limitata strumentalmente alla fase di dimostrazione dei requisiti.

Al riguardo la scrivente Direzione Generale, con riferimento a quanto precisato nella citata circolare n. 3656, conferma quanto già espresso in altri pareri, ovvero che uno stesso preposto può essere nominato da parte di più società o imprese individuali diverse e da parte delle stesse anche per più punti vendita.

Ne deriva che la persona designata come preposto può non essere necessariamente legata contrattualmente al soggetto titolare dell’autorizzazione e che il medesimo può non essere sempre presente nell’esercizio commerciale (non è possibile, pertanto, quantificare le ore di effettiva presenza nel locale) fermo restando, come sostenuto al punto 1.4.3 della medesima circolare, che la preposizione all’attività commerciale deve essere effettiva e non solo nominalistica, con la conseguenza che il soggetto preposto deve comunque assumersi tutti i poteri e le conseguenti responsabilità che il ruolo richiede.

Al riguardo, con la nota n. 3075 del 12-1-2016, ha avuto modo di chiarire che anche un soggetto che svolge la funzione di preposto per una unità locale di somministrazione di alimenti e bevande ubicata in un Comune di una determinata Regione può svolgere altresì la funzione di preposto in un altro Comune di una Regione diversa da quella nella quale già opera, ove tale preposizione alla relativa attività commerciale sia comunque effettiva.

Con riferimento in particolare a quest’ultimo aspetto, la scrivente Direzione, con nota n. 212455 del 24-12-2013, che si allega, ha avuto modo di esprimersi con particolare riguardo alle eventuali responsabilità attribuibili alla figura del preposto, ritenendo che la stessa possa considerarsi responsabile di eventuali violazioni di norme relative all’esercizio dell’attività commerciale solo nel caso in cui tale responsabilità sia, nella specifica norma da applicarsi, riferibile a chi abbia la responsabilità dell’esercizio, a prescindere dalla sua effettiva presenza e non invece per le norme che addebitino tale responsabilità al soggetto che abbia direttamente compiuto la violazione.

Questo in quanto ai sensi dell’articolo 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689 “Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa”.

Ai sensi dell’articolo 6, terzo periodo della medesima legge n. 689 che recita “Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore, nell’esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l’ente o l’imprenditore è obbligato in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta”, consegue, inoltre, che in caso di violazioni di norme relative all’esercizio dell’attività commerciale da parte del soggetto preposto, sia il legale rappresentante, in caso di società, che il titolare, in caso di impresa individuale, risponderanno, comunque, in via solidale per le eventuali violazioni commesse dai loro collaboratori.

Buongiorno.
Ho un quesito sulla figura del preposto SAB.

Il Suap richiede “estratto contributivo Inps concernente la regolare iscrizione del preposto”.
Il preposto in oggetto non esercita più l’attività per la quale è stato nominato, e dunque non è attualmente iscritto all’inps, ma i requisiti non sono in dubbio avendo egli esercitato quell’attività per 40 anni, fino a 6 mesi prima della nomina.
Escludo che ci sia obbligo di assunzione del preposto Sab, da parte della società che lo ha nominato.
Qual’è la normativa di riferimento? Anche per fare una comunicazione ufficiale al Suap?
Grazie