Preposto esercizio di somministrazione

Salve, il preposto nominato in un esercizio di somministrazione può essere contestualmente il titolare e preposto di un altro pubblico esercizio?

La legge non lo vieta. Il preposto del commercio / somministrazione è cosa diversa, ad esempio, dal resp. tecnico delle attività artigianali. In questo caso sussisterebbe un nesso di relazione molto rigido. Nel commercio / somm.ne il preposto deve supervisionare ma la legge è permissiva. E’ chiaro che la PA può controllare che il rapporto non sia del tutto fittizio

Grazie, sono d’accordo. Diverse risoluzioni MISE considerano possibile la nomina dello stesso preposto in piu esercizi di cui non ha titolarità. La casistica, invece, del preposto che è contestualmente anche titolare di altro pubblico esercizio, non l’ho trovata mai esplicitamente menzionata. Molti colleghi affermano che se il soggetto “lavora”, ovvero ha la titolarità di un suo pubblico esercizio ove figura in possesso dei requisiti professionali, non può rivestire la carica di preposto in un altro. Io non ho mai trovato nulla che vieta esplicitamente casi come questo.

Credo che il discorso si agganci alla questione del carattere della “personalità” delle licenze TULPS. Anche una SCIA per somm.ne alimenti e bevande reca, in sé, il carattere di autorizzazione di polizia amm.va – TULPS. Per questo, l’esercizio deve essere condotto dal titolare. Il titolare, in ogni caso, può nominare uno o più rappresentanti. Nelle società di persone come l’la SNC, di fatto, tutti i soci sono legali rappresentanti e possono condurre l’esercizio. Tuttavia, anche appellandosi a questo aspetto il titolare senza rappresentante (in accezione TULPS) può allontanarsi dall’esercizio in modo ricorrente: dovrà andare da un fornitore, in banca, ecc. Ecco, nulla vieta che quel rappresentante possa anche recarsi presso un altro esercizio in modo ragionevole per supervisionare la conduzione dell’attività e l’attuazione del piano di autocontrollo. Tutto è da vedere tramite il controllo in loco