Prescrizione cartella di pagamento

Salve.
Motivo della dichiarazione di sospensione dell’attività di riscossione per una infrazione al codice della strada: <<Prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo”. (Art. 1 commi da 537 a 544, legge n° 228/2012)>>.
Che vuol dire esattamente, in data antecedente a quella in cui il ruolo è stato reso esecutivo: che se la prescrizione interviene successivamente alla data in cui il ruolo è stato reso esecutivo e trasmesso all’esattore, la cartella è valida anche se notificata oltre i cinque anni dall’atto sotteso e cioè dal verbale o dall’ingiunzione? Grazie per le risposte.