Prescrizione COSAP: commento alla recente ordinanza 12482/2022 della Cassazione

Le occupazioni cosiddette temporanee che generano un’obbligazione di versamenti una tantum soggiacciono al termine di prescrizione ordinario decennale

L’ordinanza in commento torna sul tema della prescrizione del canone per l’occupazione del suolo pubblico ed afferma, alla luce del principio secondo cui il canone (cd. «Cosap») rappresenta il corrispettivo della concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell’uso esclusivo o speciale di beni pubblici e, quindi, trovando titolo in diversi e specifici provvedimenti e non in un unico provvedimento fonte dell’obbligazione, non è assimilabile al canone locatizio, con la conseguenza che il relativo credito non soggiace alla prescrizione breve di cui all’art. 2948 c.c. (cfr. Cass. n. 3710 del 2019, SU n. 11026 del 2014).

Una lettura affrettata dell’ordinanza citata potrebbe portare alla considerazione che il versamento del canone per l’occupazione di aree pubbliche sia assoggettato in via generale alla regola della prescrizione ordinaria decennale. Tale conclusione non pare condivisibile e non sembra neppure potersi evincere dalla pronunzia in commento.

A ben vedere infatti il giudice di legittimità, nel riconoscere che il credito relativo al Cosap non sia riconducibile alla prescrizione breve di cui all’art. 2948 c.c., richiama espressamente due precedenti arresti della stessa Corte e più precisamente: Cass. n. 3710 del 2019 e Cass. SU n. 11026 del 2014.

Proprio dalla lettura di quest’ultima sentenza delle Sezioni Unite è possibile ricavare l’esatta portata di questi arresti della giurisprudenza. Il fatto da cui muoveva quest’ultima sentenza era l’impugnazione di un avviso del Comune di Milano che aveva intimato all’occupante il pagamento del Cosap per l’esposizione di tre striscioni pubblicitari, autorizzata, rispettivamente, in tre diverse vie della città in tre distinti periodi.

Nella sentenza la Corte rileva correttamente che l’importo preteso dal Comune a titolo di Cosap non andava pagato “periodicamente ad anno o in termini più brevi”, posto che la concessione aveva ad oggetto singole autonome esposizioni, della durata di circa un mese ciascuna, nessuna delle quali a carattere periodico, mancando pertanto nel caso in esame, in concreto, i presupposti per l’applicazione del termine di cui alla previsione dell’art. 2948 n. 4 c.c…

Da tale considerazione si ricava che le occupazioni cosiddette temporanee che generano un’obbligazione di versamenti una tantum soggiacciono al termine di prescrizione ordinario decennale, non potendo ad essi applicarsi il termine di prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948, n. 4 del codice civile, in base al quale si prescrivono in cinque anni gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi.

Infatti, andando all’insegnamento più generale della Cassazione recato da un’importante quanto datata sentenza, si rinviene che il prezzo della somministrazione di energia elettrica, che venga pagato a scadenze annuali od inferiori all’anno, in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo, configura una prestazione periodica, con connotati di autonomia nell’ambito di una “causa debendi” di tipo continuativo, e deve ritenersi pertanto incluso nella previsione dell’art. 2948, n. 4, cod. civ., con l’ulteriore conseguenza dell’assoggettamento a prescrizione breve quinquennale del corrispondente credito (Sez. U., sent. n. 6458 del 18-12-1985, Soc. Ferromin c. Amministrazione delle Finanze).

Tornando sul Cosap, dal ragionamento esposto se ne ricava l’ulteriore considerazione che qualora il presupposto del canone sia l’occupazione permanente, la quale genera un’obbligazione di versamento periodica ad anno o in termini più brevi, si configura una prestazione periodica, nell’ambito di una “causa debendi” di tipo continuativo, che deve ritenersi pertanto inclusa nella previsione dell’assoggettamento a prescrizione breve quinquennale del corrispondente credito.