Buonasera,
diversi anni fa, è stata presentata SCIA edilizia per cambio di destinazione d’uso per un locale dove insediare nuovo pubblico esercizio.
Pur avendo ultimato i lavori (è stata depositata, a suo tempo, comunicazione di fine lavori) non è mai stata presentata SCIA commerciale per apertura del pubblico esercizio. Il titolo edilizio si è comunque consolidato.
Nel frattempo, cambia la normativa per quanto riguarda i requisiti edilizi ed igienico-sanitari per l’apertura del pubblico esercizio e non è possibile, stante le caratteristiche dell’immobile, conformarsi si nuovi requisiti.
All’atto di presentazione della SCIA commerciale, il SUAP dovrà applicare la normativa vigente in quel momento (e quindi anche le nuove previsioni del regolamento edilizio) con la conseguenza di “porre nel nulla” il titolo edilizio già conseguito? Oppure l’esercente ha diritto a non vedersi applicata retroattivamente la sopravvenuta disciplina?
Dal mio punto di vista, trova applicazione il principio tempus regit actum per cui in sede di verifica della SCIA la normativa di riferimento sarà quella vigente al momento di presentazione della SCIA, con tutto ciò che ne consegue. Non ci sarebbe del resto un affidamento da tutelare visto che al conseguimento del titolo edilizio non ha fatto seguito la presentazione della SCIA commerciale e in più le due materie sono diverse (edilizia e commerciale).
Volevo tuttavia avere un confronto perché spesso ci viene obiettato che ciò porta ad una applicazione retroattiva del nuovo regime e anche alla revoca tacita del titolo edilizio.
Grazie