Preventiva escussione

“beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, secondo comma del codice civile” Chi me lo spiega in parole povere, magari con un esempio? Grazie mille

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Buon pomeriggio,

provo a spiegarti il concetto nel modo più semplice possibile.

L’art. 1944 c. c. dispone che Il fideiussore è obbligato in solido col debitore principale al pagamento del debito . Le parti però possono convenire che il fideiussore non sia tenuto a pagare prima dell’escussione del debitore principale. In tal caso, il fideiussore, che sia convenuto dal creditore e intenda valersi del beneficio dell’escussione, deve indicare i beni del debitore principale da sottoporre ad esecuzione .

L’obbligazione solidale è quella con più soggetti (creditori o debitori) per un unico debito, ove ognuno dei debitori deve eseguire la prestazione per l’intero, in modo che l’adempimento di uno libera tutti (solidarietà passiva), ovvero ognuno dei creditori ha diritto di pretendere la prestazione per l’intero, in modo che l’adempimento nei confronti di uno solo dei creditori libera il debitore anche nei confronti di tutti gli altri (solidarietà attiva).

Il beneficio di escussione è riconosciuto al fideiussore in base al quale il creditore, prima di rivolgersi a lui per il pagamento del debito, deve preventivamente sottoporre ad esecuzione forzata i beni del debitore principale, indicatogli dal fideiussore stesso.

Il richiamo alla solidarietà non comporta la recezione, per intero, della disciplina delle obbligazioni solidali: la solidarietà fideiussoria è infatti atipica perché il rapporto che esiste tra i vari coobbligati non è di parità (tutti debitori principali, tenuti ciascuno per l’intero) ma è un rapporto in cui accanto al debitore principale, che è quello che ha assunto il debito col creditore, c’è un fideiussore, un garante la cui obbligazione è accessoria rispetto a quella principale. L’accessorietà però non esclude che, come nelle obbligazioni solidali, il creditore possa chiedere l’adempimento della prestazione indifferentemente al debitore principale o al fideiussore.

Per la stipulazione del beneficio non è richiesta alcuna forma: esso perciò può essere previsto per iscritto o verbalmente, purché la sua determinazione risulti in modo inequivoco.

La preventiva azione per espropriare i beni del debitore (escussione) costituisce un onere (ossia un’incombenza che si deve assolvere per poter conseguire un vantaggio) per il creditore, che solo dopo questo tentativo può rivolgersi al fideiussore per l’intero (se il debitore non ha adempiuto) o per il residuo ancora dovuto (se il debitore ha adempiuto solo in parte).

In ogni caso il fideiussore che vuole avvalersi del beneficio deve dichiararlo nel giudizio nel quale è chiamato come convenuto ossia come chiamato in causa dal creditore che ha promosso il processo per vedere accolta la sua domanda (giudiziale) diretta ad ottenere il pagamento del credito.

Il fideiussore non può, però, opporre il beneficio se i beni del debitore sono assoggettati a fallimento, perché come tali non possono più essere sottoposti ad azioni esecutive individuali, ma solo a revocatoria fallimentare.

Per quanto concerne il beneficio della preventiva escussione l’esempio più evidente è quello delle società di persone in cui il socio obbligato può indicare al debitore su quali debiti del patrimonio sociale può soddisfarsi.

La norma alla quale fare riferimento in detto contesto è l’art. 2268 c.c. il quale dispone che “Il socio richiesto del pagamento di debiti sociali può domandare, anche se la società è in liquidazione, la preventiva escussione del patrimonio sociale, indicando i beni sui quali il creditore possa agevolmente soddisfarsi”.

Questa norma contiene il c.d. principio del beneficium excussionis, prevedendo che il creditore prima di aggredire il patrimonio del socio aggredisca quello della società. Oltre al citato caso del beneficio di escussione in campo societario ci occuperemo nella presente guida finanche del beneficio esteso agli ambiti dell’istituto della fideiussione nonchè dell’ipoteca.

Per approfondire : Il beneficio dell'escussione preventiva

Per quanto concerne, invece, l’eccezione di cui all’art. 1957 c.c. testualmente recita: “Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell’obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate. La disposizione si applica anche al caso in cui il fideiussore ha espressamente limitato la sua fideiussione allo stesso termine dell’obbligazione principale. In questo caso però l’istanza contro il debitore deve essere proposta entro due mesi. L’istanza proposta contro il debitore interrompe la prescrizione anche nei confronti del fideiussore”.

Funzione della norma è quella di tutelare il fidejussore contro l’incertezza derivante dal ritardo nell’esercizio del diritto del creditore, che a sua volta deve agire tempestivamente per non perdere la garanzia del fideiussore. La norma pone cioè a carico del creditore un onere.

L’art.1957 c.c. tutela la responsabilità nel tempo del fidejussore stabilendo che la liberazione del fideiussore ha luogo se il creditore, entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale, non ha proposto le sue istanze contro il debitore e non le ha con diligenza continuate.

Esempio : Si ipotizzi che tre soci abbiano rilasciato una fidejussione per un milione ciascuno a favore della società. Successivamente uno dei tre soci cede la propria quota uscendo dalla compagine societaria. Per effetto della cessione, la fidejussione non è revocata ma continua ad esistere fino a quando il socio uscente non ne avrà dato opportuna comunicazione alla banca.

Il socio uscente non è liberato dalla sua responsabilità per effetto della revoca, a meno che il creditore non vi abbia acconsentito ma continua a rispondere nei limiti del debito della società al momento nel quale la revoca ha effetto.

Occorre sottolineare che una recentissima giurisprudenza (Cass. n. 5598/20), ritiene che la clausola espressa che riprenda il contenuto 1957 c.c. sia incompatibile con il contratto autonomo di garanzia.

In sostanza, in un’ottica di condotta basata su correttezza e buona fede, per evitare che il garante resti per un tempo indefinito in bilico, non potendo usufruire di una “data di scadenza” della sua obbligazione di garanzia, tramite l’applicabilità dell’art. 1957 c.c. si richiede sostanzialmente ai creditori di attivarsi nei confronti del debitore principale entro sei mesi non dalla scadenza della fideiussione, ma dell’obbligazione principale, salvo previsione di altro termine.
La Cassazione si è pronunciata in tal senso in un’ottica di tutela del garante e dei doveri di correttezza e buona fede sui quali si basano i singoli rapporti contrattuali. Infatti l’art. 1957 c.c. ”…è espressione di un’esigenza di protezione del fideiussore che, prescindendo dall’esistenza di un vincolo di accessorietà tra l’obbligazione di garanzia e quella del debitore principale, può essere considerata meritevole di tutela anche quando tale collegamento sia assente …”.

Evidenzio, inoltre, che"escutere" una fideiussione vuol dire, sostanzialmente, azionare la garanzia prestata, e quindi l’insieme delle attività attraverso le quali il beneficiario procederà a richiedere al fideiussore il pagamento della somma garantita, non pagata dal debitore principale.
Spesso viene utilizzata l’espressione “incameramento della fideiussione” che altro non è che un’espressione utilizzata nella prassi, per far riferimento all’atto di escutere una fideiussione.

Spero di aver chiarito almeno in parte i tuoi dubbi.

Simona

Per approfondire :

http://www.theseusconsulting.it/media/18_ct0113_1488790512_83.pdf

Mille grazie, gentilissima!

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