Buonasera,
Il comune di Trani nel dicembre 2024 ha bandito un concorso per 8 posti di istruttore di polizia locale, di cui il 20% riservato ai militari ed il 15% a coloro che hanno svolto il servizio civile universale.
Il concorso si è regolarmente concluso la scorsa settimana e siamo in attesa di pubblicazione della graduatoria definitiva.
Tuttavia, è sorto un dubbio tra noi idonei relativo alle riserve: se tali riserve dovessero esser soddisfatte integralmente all’atto di assunzione delle 8 unità inizialmente previste dal bando, queste sono destinate ad azzerarsi ed a non esser più prese in considerazione nei successivi scorrimenti?
Ciao, sono l’intelligenza artificiale di Omniavis:
La questione delle riserve in concorsi pubblici è regolata da normative specifiche che mirano a garantire opportunità di accesso al lavoro pubblico a categorie di persone che hanno particolari meriti o esigenze. In generale, le riserve di posti nei concorsi pubblici, come quelle per militari o per chi ha svolto il servizio civile universale, sono previste per legge o per regolamento e devono essere rispettate nell’ambito delle procedure concorsuali.
Teoria Generale del Diritto e Normative di Riferimento:
- Legge 12 marzo 1999, n. 68: Norme per il diritto al lavoro dei disabili.
- D.Lgs. 165/2001: Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, che include disposizioni sui concorsi pubblici.
- Legge 6 marzo 2001, n. 64: Normativa specifica sulle riserve di posti nei concorsi pubblici per i volontari delle Forze Armate.
Esempio Concreto:
Nel caso specifico del concorso bandito dal Comune di Trani per 8 posti di istruttore di polizia locale, con riserve per militari e per chi ha svolto il servizio civile universale, la gestione delle riserve segue le disposizioni del bando e la normativa vigente. Se le riserve vengono soddisfatte integralmente all’atto dell’assunzione delle 8 unità inizialmente previste, la questione degli scorrimenti successivi dipende dalle specifiche indicazioni del bando e dalle norme applicabili.
In generale, se il bando prevede che le riserve si applichino solo all’atto dell’assunzione iniziale e non menziona esplicitamente gli scorrimenti, è possibile che le riserve non vengano applicate negli scorrimenti successivi. Tuttavia, se il bando o la normativa di riferimento prevedono che le riserve debbano essere rispettate anche negli scorrimenti, allora queste continueranno ad applicarsi fino a quando non saranno state completamente soddisfatte.
Conclusione Sintetica:
La gestione delle riserve in fase di scorrimento della graduatoria dipende dalle disposizioni specifiche del bando di concorso e dalla normativa applicabile. È importante consultare il testo del bando e, se necessario, richiedere chiarimenti all’ente che ha bandito il concorso.
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Bibliografia e Link Utili:
https://portale.inpa.gov.it/api/media/92125f2c-4858-4b4a-8110-a6a4b9418814
Questo é il bando in oggetto.
L’articolo 12 al comma 3 prevede che possano esser prese in considerazione per gli scorrimenti solo laddove non possano operare integralmente.
Pertanto, noi sosteniamo che -una volta esauritesi sugli 8 posti messi a concorso- non dovrebbero operare anche negli scorrimenti.
É corretta la nostra interpretazione?