Principio di equivalenza negli appalti: quando evita l’esclusione | LavoriPubblici Principio di equivalenza negli appalti: quando evita l’esclusione | LavoriPubblici
Art. 79 d.lgs. 36/2023: il principio di equivalenza negli appalti come limite all’esclusione
CONTENUTO
Il principio di equivalenza negli appalti pubblici costituisce un presidio fondamentale per la tutela della concorrenza e il favore verso la massima partecipazione. Secondo quanto stabilito dall’orientamento giurisprudenziale e normativo, la stazione appaltante ha l’obbligo di non escludere un’offerta solo perché questa non rispetta in modo letterale le specifiche tecniche indicate nel bando. Tale apertura è possibile se l’operatore economico è in grado di dimostrare che il bene o il servizio offerto è tecnicamente equivalente a quello richiesto e non configura un’ipotesi di aliud pro alio (ovvero la fornitura di qualcosa di completamente diverso).
La base giuridica di questo principio risiede nell’art. 79 d.lgs. 36/2023 e nell’art. 42 dir. 2014/24/UE. Il limite invalicabile per l’applicazione dell’equivalenza è la sostanziale difformità rispetto alla lex specialis: in tal caso, l’esclusione dell’operatore rimane un atto legittimo e necessario.
Un punto cardine riguarda l’onere di prova dell’operatore: è il concorrente a dover documentare l’equivalenza della propria soluzione già in sede di presentazione dell’offerta. La giurisprudenza sottolinea, tuttavia, che la commissione di gara può compiere una valutazione di equivalenza anche in forma implicita, laddove la corrispondenza funzionale e tecnica del prodotto emerga chiaramente dalla documentazione tecnica fornita a corredo dell’offerta.
CONCLUSIONI
Il principio di equivalenza bilancia il rigore delle specifiche tecniche con la necessità di non escludere soluzioni funzionalmente idonee. L’esclusione è legittima solo in caso di difformità sostanziale, mentre l’onere probatorio circa l’equivalenza grava sull’operatore economico.
IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA
- Per il Dipendente: nella fase di valutazione delle offerte, il RUP e la Commissione devono evitare automatismi espulsivi basati su divergenze puramente formali. È necessario analizzare la documentazione tecnica per verificare se l’equivalenza sia stata provata o sia desumibile, al fine di evitare ricorsi per violazione dell’art. 79 d.lgs. 36/2023 o contestazioni per eccessivo formalismo dinanzi alla giustizia amministrativa.
- Per il Concorsista: il tema ricade nell’ambito del Diritto Amministrativo, specificamente nella disciplina dei Contratti Pubblici. Occorre padroneggiare la distinzione tra “specifiche tecniche” e “requisiti minimi”, nonché il confine tra “equivalenza tecnica” e “aliud pro alio”, istituto quest’ultimo che deriva dal diritto civile ma trova applicazione nel contenzioso sugli appalti.
PAROLE CHIAVE
Appalti pubblici, principio di equivalenza, d.lgs. 36/2023, specifiche tecniche, esclusione, aliud pro alio, onere della prova.
ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI
- Art. 79 d.lgs. 36/2023: norma del Codice dei Contratti Pubblici che disciplina il principio di equivalenza delle specifiche tecniche.
- Art. 42 dir. 2014/24/UE: direttiva europea sugli appalti pubblici che stabilisce i criteri per la definizione delle specifiche tecniche e il riconoscimento dell’equivalenza.

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