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TAR Lazio n. 1087/2026: l’esclusione del gestore uscente per rotazione è illegittima in procedure aperte

CONTENUTO

Il TAR Lazio, con la sentenza n. 1087/2026 (cfr. TAR Roma 20.01.2026), ha affrontato il delicato tema dell’applicazione del principio di rotazione negli appalti pubblici, con particolare riferimento a una procedura indetta dalla Rai. Il Tribunale ha stabilito che l’esclusione del gestore uscente, motivata esclusivamente dal principio di rotazione, risulta illegittima qualora la stazione appaltante abbia avviato un’indagine di mercato aperta a tutti gli operatori, senza prefissare limiti numerici alla partecipazione.

Il ragionamento giuridico poggia sull’interpretazione dell’art. 49 del d.lgs. 36/2023. Secondo tale norma, la rotazione non trova applicazione quando la stazione appaltante non seleziona discrezionalmente i soggetti da invitare, ma permette a chiunque di partecipare. In questo contesto, la concorrenza è già garantita dalla natura aperta della procedura. La sentenza chiarisce una massima fondamentale: la rotazione deve essere intesa come uno strumento pro-concorrenza e non può trasformarsi in una “barriera illegittima” che impedisca la partecipazione di operatori economici qualificati.

CONCLUSIONI

L’effetto pratico della pronuncia è l’annullamento dell’esclusione dell’operatore uscente. Di conseguenza, la gara deve essere rifatta e il fornitore precedentemente escluso deve essere regolarmente re-invitato a partecipare, ristabilendo la legalità della procedura di affidamento.

IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA

  • Per il Dipendente: è fondamentale valutare correttamente la modalità di selezione degli operatori prima di applicare automaticamente il principio di rotazione. Se l’indagine di mercato non prevede limiti al numero di partecipanti (procedura di fatto aperta), l’esclusione del gestore uscente espone l’amministrazione al rischio di ricorsi giurisdizionali, con conseguente annullamento degli atti di gara e possibili profili di responsabilità per il ritardo nel completamento dell’affidamento.
  • Per il Concorsista: il tema ricade nell’ambito del Diritto Amministrativo e della Disciplina dei Contratti Pubblici (d.lgs. 36/2023). È un caso scuola del rapporto tra il principio di rotazione (finalizzato a evitare rendite di posizione) e il principio di concorrenza/massima partecipazione, evidenziando come il primo sia servente rispetto al secondo.

PAROLE CHIAVE

Principio di rotazione, Gestore uscente, Codice dei Contratti Pubblici, Art. 49 d.lgs. 36/2023, Indagine di mercato, Concorrenza, TAR Lazio.

ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI

  1. Sentenza TAR Lazio n. 1087/2026 (20.01.2026): stabilisce l’illegittimità dell’esclusione del fornitore uscente in procedure senza selezione discrezionale degli invitati.
  2. Art. 49 d.lgs. 36/2023: norma che disciplina il principio di rotazione, confermando che esso non si applica qualora la stazione appaltante non effettui una selezione discrezionale dei partecipanti.

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