Principio di rotazione operatori iscritti all'albo

Salve, in un affidamento di un servizio di quasi 3.000,00 euro tramite avviso pubblico rivolto agli operatori economici iscritti all’albo dell’ente è applicabile il Principio di Rotazione?

Il principio di rotazione è sempre applicabile, anche nel caso si utilli l’albo dell’ente nella cui regolamentazione deve essere previsto in modo dettagliato il rispetto di tale principio.
Diversamente potete seguire le indicazioni riportate nella Linea Guida Anac n. 4

Grazie per l’immediata risposta

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Gentile Alessandra, il principio di concorrenza può essere non applicato nel caso seguente? Un’unità operativa ha affidato un servizio di circa 50.000 euro tramite trattiva diretta sul MePA senza preventiva consultazioni di operatori economici. La stessa unità operativa deve affidare lo stesso servizio, di importo di 60.000,00 euro, nell’ambito di un progetto europeo dove è richiesta la procedura comparativa. E’ possibile invitare, tramite confronto di 3 preventivi sul Mepa, l’operatore a cui è stato affidato il servizio di 50.000 euro?

A parte che il principio a cui si puo fare riferimento è la rotazione e non la concorrenza perché parla di confronto quindi la concorrenza c’è. Il nuovo codice vieta di affidare allo stesso o.e. una prestazione che ha ad oggetto la stessa categoria merceologica se beni e servizi o la stessa categoria se lavori per due affidamenti consecutivi. Per cui nel suo caso, dato che lo stesso o e. è stato affidatario di un precedente contratto avente ad oggetto lo stesso servizio, tra l’altro, per importi molto vicini, non è possibile procedere ad un affidamento immediatamente successivo.
Quanto sopra, fatte salve le ipotesi di esclusione del principio di rotazione di cui al comma 3 dell’articolo 49 Nuovo codice.
Daluti

Grazie mille per la sua immediata risposta e mi scusi per la confusione!

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Gentile Alessandra, come da lei indicato nelle ipotesi di esclusione del principio di rotazione , di cui al comma 3 dell’articolo 49 la stazione appaltante può ripartire gli affidamenti in base al valore economico. Considerato che l’importo della 1a procedura escluso l’IVA ha un valore inferiore ai 40.000 euro mentre la 2° procedura ha un valore superiore alle 40.000 euro è possibile preliminarmente con un atto interno suddividere gli affidamenti in fasce in base al valore economico (es. affidamenti inferiore ai 40.000 euro consultare 3 OE, superiore 5 OE) in modo tale da far partecipare alla 2° procedura l’affidatario della 1° procedura?

Certamente
Però occorre adottare un Regolamento interno PRIMA di procedere in tal senso
Diversamente si applica il codice e non sarebbe possibile fare partecipare a due affidamenti consecutivi lo stesso operatore
Saluti

Grazie mille Alessandra. Buona giornata

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