Principio di tutela del legittimo affidamento

Nell’ambito della giurisprudenza comunitaria, il principio di tutela del legittimo affidamento impone che una situazione di vantaggio, assicurata a un privato da un atto specifico e concreto dell’autorità amministrativa, non può essere successivamente rimossa, salvo che non sia strettamente necessario per l’interesse pubblico e fermo in ogni caso l’indennizzo della posizione acquisita. Naturalmente, affinché un affidamento sia legittimo è necessario un requisito oggettivo, che coincide con la necessità che il vantaggio sia chiaramente attribuito da un atto all’uopo rivolto e che sia decorso un arco temporale tale da ingenerare l’aspettativa del suo consolidamento, e un requisito soggettivo, che coincide con la buona fede non colposa del destinatario del vantaggio (l’affidamento non è quindi legittimo ove chi lo invoca versi in una situazione di dolo o colpa). Con la surrichimata L.15/2005 il principio di garanzia del legittimo affidamento è stato recepito a livello nazionale, da un lato subordinando l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio al limite temporale del termine ragionevole oltre che ai criteri della comparazione degli interessi (art. 21-nonies della L. n. 241/1990); dall’altro stabilendo la tutela indennitaria a vantaggio del destinatario del provvedimento di revoca anticipata (art. 21-quinquies della stessa L. n. 241/1990). Tuttavia, anche il principio di certezza del diritto e di legittimo affidamento non assumono un valore assoluto: sebbene tali valori richiedano che il procedimento di revoca di un atto amministrativo si svolga entro un lasso di tempo ragionevole, tenendo conto della misura in cui il beneficiario ha potuto confidare della legittimità dell’atto, già la stessa Corte di Giustizia evidenzia che tali limiti non possono essere opposti da uno Stato membro per paralizzare il ricorso della Commissione finalizzato a far accertare l’inadempimento dello Stato rispetto agli obblighi discendenti da una direttiva (Corte giust., 4 maggio 2006, C-508/03). Va soggiunto che dalla nozione comunitaria di affidamento deve distinguersi la nozione nazionale: quest’ultima, infatti, non costituisce una regola attizia volta a limitare il potere amministrativo di disconoscere i vantaggi riconosciuti con pregressi atti, ma è una regola comportamentale, iscrivibile nel generale canone di buona fede, volta a non ingenerare, con le proprie condotte, aspettative destinate a essere deluse ” (Consiglio di Stato, sez. III, sent. n. 4392 del 08.08.2020).

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