Principio in materia di stabilizzazioni (dirette) - requisito di concorsualità - Tar Molise, CB, sez. I n. 90/2023

Per potere dare corso alla utilizzazione dell’articolo 20, comma 1, d.lgs. n. 75/2017, “non è sufficiente che il lavoratore precario avesse superato una qualsiasi selezione, ancorché pubblica, ma occorre tassativamente che l’aspirante alla stabilizzazione fosse risultato vincitore di una precedente procedura concorsuale vera e propria”.
Molto importante è la seguente indicazione: “Quanto alla nozione di concorsualità, il Collegio non può non riportarsi al costante insegnamento giurisprudenziale secondo cui per procedura concorsuale deve intendersi quella che ha ad oggetto una procedura selettiva comparativa, con una effettiva comparazione del merito (cfr. ex multis Cons. St., III,n. 2439/2019, con ulteriori richiami giurisprudenziali)”
stabilizzazioni - T.A.R. Molise Campobasso, Sez. I, Sent., (data ud. 08032023) 28032023, n. 90.pdf (177,3 KB)

voglio precisare che in estrema sintesi la sentenza non afferma un principio nuovo dal punto di vista del requisito della selettività, dove concorso e selezione pubblica sono messi sullo stesso piano (cfr. sentenza n. 1549 del 4.4.2017, Consiglio di Stato) ,ai fini della stabilizzazione, mentre, come si vede andando a leggere la sentenza del Tar Molise, deve essere esclusa la chiamata nominativa come fondamento di una posizione potenzialmente suscettiva di stabilizzazione, che è poi la posizione che potevano vantare nel caso di specie i ricorrenti