Problema aggiunta attrazione su licenza spettacolo viaggiante

Buongiorno, lo scrivente SUAP ha ricevuto richiesta di aggiunta attrazione su licenza spettacolo viaggiante. Il codice identificativo dell’attrazione è appena stato rilasciato dal Comune di competenza; il problema è che il rilascio del codice identificativo è avvenuto a favore del costruttore dell’attrazione, non del gestore che mi ha richiesto di aggiungerla in licenza. Tuttavia il gestore mi ha presentato regolare fattura di vendita da cui si evince chiaramente l’acquisto dell’attrazione dal costruttore.
Ora, formalmente secondo voi il gestore è a posto oppure per aggiungere l’attrazione in licenza deve richiedere al Comune di competenza la presa d’atto del passaggio di proprietà da costruttore a gestore?
Grazie mille

Sono prassi da vedere caso per caso.

I commi 9 e 10 dell’art. 4 del DM 18/05/07 prevedono:

9. In caso di cessione, vendita o dismissione dell’attività, il gestore deve darne comunicazione al Comune che ha effettuato la registrazione e rilasciato il codice identificativo. Nel solo caso di dismissione, il gestore dovrà consegnare anche la targa ovvero certificarne l’avvenuta distruzione.

10. Per l’utilizzo di un’attività esistente da parte di un nuovo gestore, oltre al cambio di titolarità della licenza, lo stesso deve ottenere dal Comune la voltura degli atti di registrazione e di assegnazione del codice identificativo.

Quindi, ad una interpretazione rigorosa, il nuovo gestore dovrebbe ottenere un provvedimento o, quantomeno, una presa d’atto, di avvenuta voltura degli atti di registrazione ai fini dell’utilizzo.

Come vedi, la norma parla di utilizzo e non di rilascio autorizzazione. Tradotto, potresti rilasciare l’autorizzazione modificata al soggetto e scrivere al comune registrante (allegando il provvedimento) indicando che l’attrazione XY, di cui al codice …., già annoverata nell’autorizzazione n. … è da considerarsi nel possesso dello stesso titolare ai sensi della fattura di vendita allegata… si prega di prendere atto della variazione di titolarità e rilasciare presa d’atto a questo comune e al titolare.

Al contrario, una strada più ortodossa vorrebbe che il comune rilasciante l’autorizzazione debba attendere gli atti voltura al fine di autorizzare il nuovo gestore. A parere mio, però, in assenza di un preciso procedimento/termine, non si può tenere in sospeso un gestore (tanti comuni rispondono dopo mesi) che deve lavorare. E’ vero che la norma detta la necessità della voltura ma dato che si tratta di subingresso o, comunque, di attività già essente, può andare bene la definizione della voltura del codice, tramite presa d’atto, in costanza di esercizio dell’attività.