Buongiorno, vorrei capire se per i procedimenti amministrativi aventi ad oggetto l erogazione di denaro pubblico si forma il silenzio assenso ex art.20 primo comms legge 7 agosto 1990 n.241 visto che non mi sembra che tali procedimenti rientrino fra le eccezioni o meglio fra gli interessi sensibili di cui all’art.20 4 comma. Grazie
Nei procedimenti che comportano l’erogazione di denaro pubblico (come contributi, sussidi, incentivi, finanziamenti o provvidenze economiche), non si applica il silenzio assenso generale di cui all’art. 20, comma 1, della Legge 241/1990.
L’esclusione si fonda su precise ragioni giuridiche e sistematiche:
1. La disciplina dell’Articolo 12 della Legge 241/1990
I procedimenti volti all’attribuzione di vantaggi economici sono presidiati da una norma speciale interna alla stessa legge sul procedimento: l’art. 12 della L. 241/1990.
Tale norma impone alla P.A. di determinare e pubblicare preventivamente i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi o sussidi, ma richiede sempre una fase valutativa e di accertamento dei requisiti, la quale deve necessariamente sfociare in un provvedimento espresso di attribuzione del beneficio.
2. Il limite della discrezionalità e della spesa pubblica
Il silenzio assenso si applica prevalentemente all’attività amministrativa vincolata o a procedimenti ampliativi della sfera giuridica che comportano il mero riscontro di requisiti prestabiliti.
Quando vi è l’erogazione di risorse pubbliche:
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Vincolo di bilancio e copertura finanziaria: La PA deve verificare la concreta disponibilità delle risorse e procedere all’impegno di spesa (ex D.Lgs. 267/2000 per gli Enti Locali o norme di contabilità di Stato). Un titolo economico non può formarsi “per inerzia” senza la copertura finanziaria contabile.
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Valutazione comparativa o discrezionale: Spesso l’erogazione di fondi implica graduatorie, punteggi o valutazioni di merito incompatibili con la formazione di un provvedimento per silentium.
3. Esclusioni ex art. 20, comma 4
Sebbene l’erogazione di contributi non rientri formalmente nell’elenco degli interessi sensibili (ambiente, paesaggio, salute, ecc.) di cui all’art. 20, comma 4, della L. 241/1990, lo stesso comma 4 fa salve le «ipotesi in cui la normativa comunitaria impone l’adozione di provvedimenti amministrativi espressi» e le «ipotesi in cui la legge qualifica il silenzio come rigetto».
A livello normativo generale e di settori specifici (es. disciplina sui finanziamenti pubblici o aiuti di Stato dell’UE), la legge richiede tutele di trasparenza e forme di controllo rigorose che impongono la decisione espressa.
In sintesi
Se la PA non risponde nei termini stabiliti dal bando o dal regolamento procedimentale per una richiesta di erogazione di fondi, non si forma l’accoglimento implicito, bensì una situazione di silenzio-inadempimento (art. 2, L. 241/1990). In questo caso, il privato può tutelarsi proponendo il ricorso avverso il silenzio ex art. 31 e 117 del Codice del Processo Amministrativo (C.P.A.) per chiedere al giudice di ordinare all’amministrazione di provvedere con un atto espresso.
(Fanno eccezione esclusivamente quei casi residuali in cui una norma di legge speciale di incentivo preveda, con formulazione espressa e derogatoria, il meccanismo del silenzio assenso per quella specifica erogazione).
Poi i procedimenti inerenti a qualsiasi forma di erogazione di denaro devono essere previsti in regolamenti appositi in cui siano previste le casistiche, le condizioni di erogazione e le modalità quindi diventa dfficile una previsione di un silenzio assenso da parte dell’Ente ed esporebbe il funzionario/dirigente a danno erariale per inerzia… o sbaglio?