Un vostro contributo. Il regolamento sull’ ordinamento uffici e servizi, nella sezione delle procedure concorsuali recita testualmente “ Non possono accedere ai pubblici uffici coloro che hanno subito condanne penali passate in giudicato o hanno procedimenti penali in corso per reati che comportano che la destituzione da pubblici uffici”.
Secondo me l’accezione è riferita ai reati inclusi nel decreto spazza corrotti. Con riferimento all’art. 85 del T.U degli impiegati dello stato n. 3/57, un partecipante che ha un procedimento penale in corso per delitti contro la fede pubblica , può partecipare ad una procedura di mobilità ex art. 30 comma 2 della Legge n.165/2001?
Se non erro la destituzione in casi di condanna non sarebbe automatica ma solo a seguito di chiusura del procedimento disciplinare. Cosa ne pensate?
La norma va interpretata in senso restrittivo e rigoroso