Voglio sottoporvi il seguente quesito: l’art. 55-bis, comma 4, del Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 - Forme e termini del procedimento disciplinare – recita: “………, provvede alla contestazione scritta dell’addebito e convoca l’interessato, con un preavviso di almeno venti giorni, per l’audizione in contraddittorio a sua difesa………”. Tenuto conto che la raccomandata con ricevuta di ritorno (inviata il 11.09.2024), inerente al procedimento disciplinare, prevede la suddetta convocazione il giorno 05.10.2024. Dato atto che la suddetta raccomandata è stata ricevuta dall’interessato in data 20.09.2024 (data riportata insieme alla firma sulla ricevuta di ritorno), pertanto decorrono dal ricevimento meno dei venti giorni previsti, in quanto dal 20.09.2024 (giorno di ricevuta della raccomandata) al 05.10.2024 (giorno di convocazione a fornire le opportune controdeduzioni) decorrono 15 giorni. Ciò comporta la decadenza del procedimento disciplinare? Inoltre il menzionato procedimento viene indirizzato a due persone, in quanto una parte della contestazione è congiunta, e poi ad ognuno di loro si riporta ulteriore comportamento ritenuto non consono. Ciò è regolare per quanto riguarda la privacy?
TERMINI:
Il Dlgs 165/2001 all’art. 55-quater dispone:
“9-ter. La violazione dei termini e delle disposizioni sul procedimento disciplinare previste dagli articoli da 55 a 55-quater, fatta salva l’eventuale responsabilità del dipendente cui essa sia imputabile, non determina la decadenza dall’azione disciplinare nè l’invalidità degli atti e della sanzione irrogata, purché non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente, e le modalità di esercizio dell’azione disciplinare, anche in ragione della natura degli accertamenti svolti nel caso concreto, risultino comunque compatibili con il principio di tempestività. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 55-quater, commi 3-bis e 3-ter, sono da considerarsi perentori il termine per la contestazione dell’addebito e il termine per la conclusione del procedimento.”
LA VIOLAZIONE DEI TERMINI NON COMPORTA DECADENZA AUTOMATICA. L’INTERESSATO PUO’ SEMPRE CHIEDERE RINVIO O ESERCITARE LE SUE DIFESE NELL’INCONTRO IN CONTRADDITTORIO.
Quanto alla PRIVACY non si ritiene violata in quanto si tratta di comportamenti collegati ed è fondamentale per l’interessato conoscere anche del comportamento contestato ad altra persona coinvolta nell’azione contestata. Da quanto descritto non vedo problemi di violazioni sulla riservatezza.