Procedimento per SCIA carenti

Buongiorno a tutti
Pongo una domanda / chiedo un consiglio “procedurale” dettato ovviamente dalla mia poca esperienza in materia di SUAP.

Caso generico di SCIA da trasmettere ad Enti terzi (es. ASL, o ADM, o Prefettura per noleggio senza conducente, o altre).

Viene presentata al Comune una SCIA che appare carente già di documentazione dal punto di vista del Comune. Quando va inoltrata agli Enti terzi coinvolti nel procedimento? Subito (anche se incompleta) o si attendono le integrazioni chieste da noi (e magari passano 15 gg) e poi si inoltra agli altri Enti (che potrebbero chiedere integrazioni a loro volta)?

Ringrazio per la disponibilità e buon lavoro a tutti

Il SUAP comunale deve verificare la completezza formale della SCIA; in particolare al riguardo dei documenti necessari in prima istanza dall’Ente Locale intestatario il SUAP, pena l’irricevibilità ed inefficacia della stessa.

Eventuali irregolarità o carenze potranno anche essere individuate in seguito da parte di ciascuno degli uffici ed ulteriori enti preposti all’istruttoria della pratica SUAP e degli endoprocedimenti correlati, che pertanto operano in autonomia; ma ciò non esime il SUAP dal verificare la completezza formale dei documenti trasmessi, prima di smistare il tutto agli uffici ed enti competenti nelle successive fasi del procedimento.

Concordo con Daniele.
La SCIA o è ricevibile o non è ricevibile, sicuramente non è integrabile con sospensione dei termini.
Tra le condizioni di ricevibilità c’è la completezza della documentazione essenziale, che coincide con quella indicata espressamente sul sito internet e/o nella modulistica.

Il SUAP potrebbe a mio avviso prevedere, in un’ottica di collaborazione, un termine ridotto perentorio (3gg di calendario) entro il quale l’impresa può completare la documentazione, precisando che l’efficacia della SCIA è subordinata al perfezionamento della pratica e pertanto non può esercitare l’attività fino a quel momento. Tale nota va trasmessa anche agli Enti terzi (compresi gli uffici comunali) coinvolti per la vigilanza e controllo.

Il secondo comma dell’art. 19-bis della L. 241/90 pare intendere una cosa diversa:
Se per lo svolgimento di un’attività soggetta a SCIA sono necessarie altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, l’interessato presenta un’unica SCIA allo sportello di cui al comma 1. L’amministrazione che riceve la SCIA la trasmette immediatamente alle altre amministrazioni interessate al fine di consentire, per quanto di loro competenza, il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell’attività e la presentazione, almeno cinque giorni prima della scadenza dei termini di cui all’articolo 19, commi 3 e 6-bis, di eventuali proposte motivate per l’adozione dei provvedimenti ivi previsti.”

I punti salienti sarebbero questi:

  1. L’amministrazione che riceve la SCIA la trasmette immediatamente alle altre amministrazioni interessate.
  2. Le altre amministrazioni interessate devono presentare al SUAP, almeno cinque giorni prima della scadenza dei termini di cui all’articolo 19, commi 3 e 6-bis, eventuali proposte motivate per l’adozione dei provvedimenti ivi previsti.

Il termine di “almeno cinque giorni prima della scadenza dei termini di cui all’articolo 19, commi 3 e 6-bis” lascerebbe intendere che – in caso di SCIA carente di requisiti, presupposti o documentazione di competenza del SUAP e/o di competenza di altre amministrazioni – il SUAP debba avere tempo e modo di adottare un unico provvedimento ai sensi dell’art. 19 comma 3 (nel caso: divieto di prosecuzione dell’attività o invito a conformare l’attività alla normativa vigente).

In effetti avrebbe poco senso adottare un provvedimento limitato alle sole anomalie rilevate dal SUAP e in seguito un secondo provvedimento relativo alla anomalie via via rilevate dagli altri enti interessati…

La dichiarazione di irricevibilità della SCIA deve essere adottata entro i termini indicati dall’art. 19.
La carenza di documentazione, come nel caso in esame, dovrebbe ritenersi sempre potenzialmente conformabile.

Non condivido.
La conformazione è prevista dall’art. 19 c. 3 e si applica “in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti…”. Si conforma la carenza di requisiti e presupposti, non di documentazione essenziale obbligatoria.

In tal senso anche l’art. 5 comma 4 del DPR 160/2010:
Il SUAP, al momento della presentazione della SCIA, verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati. In caso di verifica positiva, rilascia automaticamente la ricevuta e trasmette immediatamente in via telematica la segnalazione e i relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti

Se una SCIA non supera la verifica formale non è ricevibile e non si applica l’art. 19 c. 3 che prevede l’avvio della fase di istruttoria.

La giurisprudenza non la pensa così.
TAR Campania – Napoli, sentenza N. 2110/2023:

«(…) si profila fondata la censura con cui la ricorrente stigmatizza la violazione dell’art. 19, comma 3, della legge n. 241/1990, sotto l’aspetto che non le sarebbe stato concesso un termine per provvedere alle necessarie integrazioni documentali pur nella prosecuzione dell’attività;

- infatti, è agevole osservare che, avendo nella specie l’amministrazione comunale formulato rilievi meramente formali – attinenti alla compilazione della modulistica, ad oneri di preventiva notifica e al versamento di diritti – ritenuti impeditivi del regolare svolgimento dell’attività, si rientra nell’ambito di applicazione dell’invocata disposizione di legge, nella parte in cui (secondo e terzo periodo) statuisce quanto segue: “Qualora sia possibile conformare l’attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l’amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere, prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l’adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure da parte del privato, decorso il suddetto termine, l’attività si intende vietata.”. Il richiamato enunciato normativo esprime un principio di carattere generale, in base al quale l’autorità amministrativa, lungi dall’arroccarsi su posizioni puramente formalistiche, deve assumere nei confronti del privato una condotta ispirata a buona fede e collaborazione, cercando, in caso di irregolarità del tutto minori e marginali (essenzialmente di carattere formale e, dunque, facilmente emendabili), di indicare al medesimo le modalità per conformare a legge l’attività intrapresa senza interromperla: detto canone comportamentale, del resto, è compendiato anche nell’istituto del cd. soccorso istruttorio generale di cui all’art. 6, comma 1, lett. b), della legge n. 241/1990, laddove prevede che il responsabile del procedimento possa tra l’altro richiedere “la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete” (cfr. TAR Lombardia Milano, Sez. II, 1° ottobre 2019 n. 2087; TAR Abruzzo Pescara, Sez. I, 24 aprile 2017 n. 147; TAR Campania Napoli, Sez. IV, 5 aprile 2016 n. 1658);

- pertanto, non essendosi l’amministrazione comunale conformata alla regola di condotta sopra illustrata, invitando la società ricorrente a provvedere alle necessarie integrazioni documentali entro un termine non inferiore a trenta giorni, i gravati provvedimenti di irricevibilità delle SCIA devono qualificarsi illegittimi per violazione dell’art. 19, comma 3, della legge n. 241/1990, con la conseguenza che vanno annullati con assorbimento delle censure meno invasive articolate nei restanti motivi di gravame;»


Mi sembra chiaro.

Ne abbiamo già parlato in un altro post. Anche a parere mio il TAR Napoli ha semplificato un po’ troppo. Nei 30 o più giorni, il privato può trovare i requisiti mancanti intesti come quelli previsti dalla legge per l’esercizio dell’attività (requisiti soggettivi, strutturali, ecc.)
Le carenze documentali o gli errori di compilazione sono un’altra cosa. Sicuramente il SUAP può far rettificare un mero errore di battitura ma è chiaro che se ha dichiarato l’irricevibilità (come è giusto fare quando la SCIA è carente di elementi essenziali), il privato non si trova in una posizione irreparabile: basta presenti un attimo dopo una nuova SCIA completa e ricevibile. Il TAR Napoli non ha considerato l’omissione del privato nel guardare la PEC e nel ripresentare le SCIA.
Lo stesso TAR poteva precisare meglio quelle che sono mere rettifiche documentali e quelle che sono carenza dei requisiti legali. Unificare le due ipotesi dimostra una certa incomprensione (questo il mio parere, naturalmente)

In ogni caso, alla luce di quello che comunque la sentenza dice, quale condotta consiglieresti ad un SUAP pieno di dubbi e probabilmente non molto esperto: quella più favorevole al cittadino o quella più integralista?

Il ruolo del SUAP, e di tutte le pubbliche amministrazioni, è quello di assicurare la corretta applicazione delle norme a beneficio di tutte le imprese (cittadini) non solo di chi ha presentato una richiesta, se questa è carente degli elementi essenziali.
L’aspetto critico in questi casi è proprio definire - in alcune circostanze - se siamo di fronte ad un caso di irricevibilità o è possibile attivare un procedimento di integrazione/conformazione (a discapito dell’interesse dei controinteressati - anche non manifesti - che potrebbero successivamente invocare la mancata adozione del provvedimento di irricevibilità).

Siamo di fronte alla solita questione non risolvibile in modo oggettivo. Le disposizioni sulla SCIA lasciano margini interpretativi. In ogni caso, la giurisprudenza vuole (varie, vedi, ad esempio TAR Roma 19055/2024) che la SCIA, come anche per il silenzio-assenso, si perfezioni se la documentazione è completa:

… Di conseguenza, deve farsi applicazione del costante insegnamento giurisprudenziale secondo il quale “il presupposto indefettibile perché la DIA o la SCIA possano essere produttive di effetti è la completezza e la veridicità delle dichiarazioni contenute nell’autocertificazione, con la conseguenza che in presenza di una dichiarazione inesatta o incompleta all’Amministrazione, sussiste comunque il potere di inibire l’attività dichiarata” (T.A.R. Veneto, sez. II, n. 196 del 5.2.2024 e massime ivi citate).

Infatti, in materia di DIA e SCIA, “la pubblica Amministrazione competente conserva il potere di verifica della sussistenza, in concreto, di tutti i requisiti e presupposti per l’esercizio dell’attività comunicata dal privato. Pertanto, entro il termine legale, ogni denuncia o segnalazione può essere assoggettata al potere di verifica della conformità a legge dell’attività denunciata e all’adozione di strumenti inibitori, mediante sopralluoghi; decorso tale termine, essendo la completezza e la veridicità delle dichiarazioni contenute nell’autocertificazione presupposti indefettibili perché la DIA o SCIA possa essere produttiva di effetti, in presenza di una dichiarazione inesatta o incompleta all’Amministrazione, sussiste comunque il potere di inibire l’attività dichiarata” (T.A.R. Campania – Napoli, sez. IV, n. 774 del 18.2.2020).

Il problema della sentenza del TAR Napoli n. 2110/23 sta nel fatto che la PA ha comunicato l’irricevibilità ma il giudice non ha tenuto conto che si presume notificata e che il difetto è in capo al privato che non si è attivato, pur potendolo fare con semplicità e celerità, con la presentazione ex novo di una SCIA ricevibile.

Secondo il TAR, la PA procedente non avrebbe dovuto dichiarare l’irricevibilità e imporre la presentazione di documentazione corretta. Solo allo spirare del termine imposto per la presentazione della documentazione corretta, avrebbe potuto dichiarare la SCIA inefficacie. Alla fine, cambia poco: in ogni caso il privato avrebbe dovuto procedere o con nuova SCIA o con documentazione corretta. Il privato non ha presentato nuova SCIA e forse non avrebbe presentato neppure la documentazione corretta (mi sa che il privato si è accorto di aver sbagliato quando ha ricevuto i verbali). Spero e credo che la dichiarazione di irricevibilità abbia recato la chiara indicazionedi ri-presentare repentinamente una SCIA corretta per sanare subito la questione.

Non so cosa consiglierei al Comune, è da vedere caso per caso in base ai dettagli ma farei presente anche come sia pericoloso attendere documentazione rischiando di oltrepassare il termine perentorio dei 60/30 gg senza potere verificare i requisiti legali.

Vedi anche il CdS n. 2799/2021 dove si indica che la SCIA incompleta resta inefficace a prescindere dal controllo.

… la Sezione, esprimendo un indirizzo cui il Collegio intende dare continuità, ha ritenuto che “affinché la SCIA (o la DIA) possa essere idonea allo scopo, sono necessarie la sussistenza e la completezza della relativa documentazione, dovendo la stessa, anche se intesa quale atto del privato, corrispondere al modello legale per poter produrre effetti” (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI 30 aprile 2018, n. 2584; Id., 4 marzo 2014, n. 1416).

Deve, dunque, ritenersi che una SCIA fondata su documenti incompleti o non veritieri, non corrispondendo al modello legale, non possa ritenersi efficace e, quindi, non sia idonea a legittimare lo svolgimento dell’attività privata, suscettibile di essere inibita senza i limiti temporali dettati dall’art. 19, commi 3 e 4, L. n. 241 del 1990, giustificati – come osservato – dall’inerzia serbata dall’organo procedente che, pur in condizione di provvedere, abbia omesso tempestivamente di svolgere le prescritte verifiche di competenza…

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Non mi sembra che la sentenza del TAR Campania – Napoli N. 2110/2023 sia in contrasto con le altre sentenze citate.

Semplicemente evidenzia un principio generale che negli ultimi anni sta guidando tutta la legislazione in materia di rapporti tra P.A. e cittadini, «in base al quale l’autorità amministrativa, lungi dall’arroccarsi su posizioni puramente formalistiche, deve assumere nei confronti del privato una condotta ispirata a buona fede e collaborazione, cercando, in caso di irregolarità del tutto minori e marginali (essenzialmente di carattere formale e, dunque, facilmente emendabili), di indicare al medesimo le modalità per conformare a legge l’attività intrapresa senza interromperla: detto canone comportamentale, del resto, è compendiato anche nell’istituto del cd. soccorso istruttorio generale di cui all’art. 6, comma 1, lett. b), della legge n. 241/1990, laddove prevede che il responsabile del procedimento possa tra l’altro richiedere “la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete”».

Principio generale che – piaccia o non piaccia – ha allo stato toccato il suo apice addirittura nella possibilità di estinguere violazioni amministrative già accertate, se ritenute “sanabili”, a seguito di diffida e ottemperanza entro il termine stabilito alle prescrizioni impartite.
E noi ci arrovelliamo sul fatto se è possibile o meno ritenere conformabili le semplici carenze documentali rilevate in fase di presentazione di una SCIA…