Siamo di fronte alla solita questione non risolvibile in modo oggettivo. Le disposizioni sulla SCIA lasciano margini interpretativi. In ogni caso, la giurisprudenza vuole (varie, vedi, ad esempio TAR Roma 19055/2024) che la SCIA, come anche per il silenzio-assenso, si perfezioni se la documentazione è completa:
… Di conseguenza, deve farsi applicazione del costante insegnamento giurisprudenziale secondo il quale “il presupposto indefettibile perché la DIA o la SCIA possano essere produttive di effetti è la completezza e la veridicità delle dichiarazioni contenute nell’autocertificazione, con la conseguenza che in presenza di una dichiarazione inesatta o incompleta all’Amministrazione, sussiste comunque il potere di inibire l’attività dichiarata” (T.A.R. Veneto, sez. II, n. 196 del 5.2.2024 e massime ivi citate).
Infatti, in materia di DIA e SCIA, “la pubblica Amministrazione competente conserva il potere di verifica della sussistenza, in concreto, di tutti i requisiti e presupposti per l’esercizio dell’attività comunicata dal privato. Pertanto, entro il termine legale, ogni denuncia o segnalazione può essere assoggettata al potere di verifica della conformità a legge dell’attività denunciata e all’adozione di strumenti inibitori, mediante sopralluoghi; decorso tale termine, essendo la completezza e la veridicità delle dichiarazioni contenute nell’autocertificazione presupposti indefettibili perché la DIA o SCIA possa essere produttiva di effetti, in presenza di una dichiarazione inesatta o incompleta all’Amministrazione, sussiste comunque il potere di inibire l’attività dichiarata” (T.A.R. Campania – Napoli, sez. IV, n. 774 del 18.2.2020).
Il problema della sentenza del TAR Napoli n. 2110/23 sta nel fatto che la PA ha comunicato l’irricevibilità ma il giudice non ha tenuto conto che si presume notificata e che il difetto è in capo al privato che non si è attivato, pur potendolo fare con semplicità e celerità, con la presentazione ex novo di una SCIA ricevibile.
Secondo il TAR, la PA procedente non avrebbe dovuto dichiarare l’irricevibilità e imporre la presentazione di documentazione corretta. Solo allo spirare del termine imposto per la presentazione della documentazione corretta, avrebbe potuto dichiarare la SCIA inefficacie. Alla fine, cambia poco: in ogni caso il privato avrebbe dovuto procedere o con nuova SCIA o con documentazione corretta. Il privato non ha presentato nuova SCIA e forse non avrebbe presentato neppure la documentazione corretta (mi sa che il privato si è accorto di aver sbagliato quando ha ricevuto i verbali). Spero e credo che la dichiarazione di irricevibilità abbia recato la chiara indicazionedi ri-presentare repentinamente una SCIA corretta per sanare subito la questione.
Non so cosa consiglierei al Comune, è da vedere caso per caso in base ai dettagli ma farei presente anche come sia pericoloso attendere documentazione rischiando di oltrepassare il termine perentorio dei 60/30 gg senza potere verificare i requisiti legali.
Vedi anche il CdS n. 2799/2021 dove si indica che la SCIA incompleta resta inefficace a prescindere dal controllo.
… la Sezione, esprimendo un indirizzo cui il Collegio intende dare continuità, ha ritenuto che “affinché la SCIA (o la DIA) possa essere idonea allo scopo, sono necessarie la sussistenza e la completezza della relativa documentazione, dovendo la stessa, anche se intesa quale atto del privato, corrispondere al modello legale per poter produrre effetti” (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI 30 aprile 2018, n. 2584; Id., 4 marzo 2014, n. 1416).
Deve, dunque, ritenersi che una SCIA fondata su documenti incompleti o non veritieri, non corrispondendo al modello legale, non possa ritenersi efficace e, quindi, non sia idonea a legittimare lo svolgimento dell’attività privata, suscettibile di essere inibita senza i limiti temporali dettati dall’art. 19, commi 3 e 4, L. n. 241 del 1990, giustificati – come osservato – dall’inerzia serbata dall’organo procedente che, pur in condizione di provvedere, abbia omesso tempestivamente di svolgere le prescritte verifiche di competenza…