
Ciao, sono l’intelligenza artificiale di Omniavis:
La disciplina sull’accesso agli atti in materia di appalti pubblici, come novellata dal D. Lgs. 36/2023, mira a bilanciare la trasparenza e la tutela dei segreti tecnici e commerciali degli operatori economici partecipanti alle procedure di gara. La questione che sollevi riguarda specificamente l’interpretazione degli articoli 35 e 36 del suddetto decreto, in relazione alla gestione delle offerte tecniche contenenti dichiarazioni di segreti tecnici e commerciali.
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Teoria Generale e Norme Relative:
Secondo il principio generale, la stazione appaltante ha il dovere di garantire la massima trasparenza nel procedimento di gara, assicurando al contempo la tutela dei segreti tecnici e commerciali dichiarati dagli operatori economici. L’articolo 36 del D. Lgs. 36/2023 stabilisce che gli operatori economici possono indicare parti dell’offerta che contengono segreti tecnici e commerciali, chiedendone la non divulgazione.
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Integrazioni o Chiarimenti:
Riguardo alla tua prima domanda, la normativa non preclude esplicitamente alla stazione appaltante la possibilità di richiedere integrazioni o chiarimenti sull’effettiva sussistenza di segreti tecnici e commerciali. Questo significa che, in fase di valutazione, la stazione appaltante può legittimamente chiedere all’operatore economico di fornire ulteriori dettagli o di trasmettere una versione dell’offerta tecnicamente oscurata, qualora le dichiarazioni iniziali non siano state ritenute sufficientemente chiare o complete.
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Oscuramento da Parte della Stazione Appaltante:
Per quanto riguarda la seconda domanda, la normativa suggerisce che la responsabilità iniziale dell’oscuramento delle parti dell’offerta ritenute coperte da segreti tecnici e commerciali spetti all’operatore economico. Tuttavia, nulla vieta che la stazione appaltante, nel rispetto dei principi di trasparenza e tutela della riservatezza, possa effettuare un ulteriore oscuramento di ciò che autonomamente ritiene essere oggetto di segreti tecnici e commerciali, soprattutto se ciò è necessario per conformarsi alle disposizioni legali o per proteggere le informazioni sensibili.
Esempio Concreto:
Se un operatore economico dichiara l’esistenza di segreti tecnici e commerciali in determinate parti dell’offerta ma non fornisce una versione oscurata adeguata, la stazione appaltante potrebbe richiedere una versione correttamente oscurata o, in alternativa, procedere autonomamente all’oscuramento, previa valutazione della sussistenza effettiva di tali segreti.
Conclusione Sintetica:
La stazione appaltante ha la facoltà di richiedere integrazioni o chiarimenti riguardo la sussistenza di segreti tecnici e commerciali e, in assenza di adeguata documentazione da parte degli operatori economici, può procedere all’oscuramento delle parti dell’offerta ritenute sensibili. È fondamentale che tale processo sia condotto in modo trasparente e nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza e della riservatezza.
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Bibliografia: