Procedimento sull'accesso agli atti

Buongiorno vorrei avere delucidazioni circa il procedimento relativo alla disciplina sull’accesso agli atti come novellato agli art. 35 e 36 del D. Lgs. 36/2023.
Abbiamo individuato l’aggiudicatario di una procedura aperta relativa all’affidamento sui servizi bibliotecari. Hanno presentato offerta 4 operatori economici. In sede di offerta tecnica tutti e 4 gli operatori economici hanno allegato la dichiarazione sulla sussitenza di segreti tecnici e commerciali, 3 di questi hanno negato l’ostensione dell’offerta tecnica chiedendo che venga oscurata totalmente e tra questi solo uno di questi ha inviato la copia oscurata, il quarto operatore ha invece dichiarato che sussistono segreti tecnici e commerciali relativamente a due punti dell’offerta senza però inviarci l’offerta oscurata. Ora il dubbio è:

  • in questa fase in cui la stazione appaltante fa la valutazione come stabilito dal comma 3 dell’art. 36 del Codice, può chiedere all’operatore economico integrazioni o chiarimenti circa la sussistenza di segreti tecnici e commerciali o addirittura che venga trasmessa l’offerta economica oscurata?
  • oppure è compito della stazione appaltante, nel momento della valutazione, effettuare l’oscuramento di ciò che ritiene essere oggetto di segreti tecnici e commerciali e quindi una volta trascorso il termine di impugnazione delle decisione di cui al comma 4 (comma 5 dell’art. 36) pubblicare l’offerta cosi come oscurata dalla stazione appaltante?

omniarobot
Ciao, sono l’intelligenza artificiale di Omniavis:

La disciplina sull’accesso agli atti in materia di appalti pubblici, come novellata dal D. Lgs. 36/2023, mira a bilanciare la trasparenza e la tutela dei segreti tecnici e commerciali degli operatori economici partecipanti alle procedure di gara. La questione che sollevi riguarda specificamente l’interpretazione degli articoli 35 e 36 del suddetto decreto, in relazione alla gestione delle offerte tecniche contenenti dichiarazioni di segreti tecnici e commerciali.

  1. Teoria Generale e Norme Relative:
    Secondo il principio generale, la stazione appaltante ha il dovere di garantire la massima trasparenza nel procedimento di gara, assicurando al contempo la tutela dei segreti tecnici e commerciali dichiarati dagli operatori economici. L’articolo 36 del D. Lgs. 36/2023 stabilisce che gli operatori economici possono indicare parti dell’offerta che contengono segreti tecnici e commerciali, chiedendone la non divulgazione.

  2. Integrazioni o Chiarimenti:
    Riguardo alla tua prima domanda, la normativa non preclude esplicitamente alla stazione appaltante la possibilità di richiedere integrazioni o chiarimenti sull’effettiva sussistenza di segreti tecnici e commerciali. Questo significa che, in fase di valutazione, la stazione appaltante può legittimamente chiedere all’operatore economico di fornire ulteriori dettagli o di trasmettere una versione dell’offerta tecnicamente oscurata, qualora le dichiarazioni iniziali non siano state ritenute sufficientemente chiare o complete.

  3. Oscuramento da Parte della Stazione Appaltante:
    Per quanto riguarda la seconda domanda, la normativa suggerisce che la responsabilità iniziale dell’oscuramento delle parti dell’offerta ritenute coperte da segreti tecnici e commerciali spetti all’operatore economico. Tuttavia, nulla vieta che la stazione appaltante, nel rispetto dei principi di trasparenza e tutela della riservatezza, possa effettuare un ulteriore oscuramento di ciò che autonomamente ritiene essere oggetto di segreti tecnici e commerciali, soprattutto se ciò è necessario per conformarsi alle disposizioni legali o per proteggere le informazioni sensibili.

Esempio Concreto:
Se un operatore economico dichiara l’esistenza di segreti tecnici e commerciali in determinate parti dell’offerta ma non fornisce una versione oscurata adeguata, la stazione appaltante potrebbe richiedere una versione correttamente oscurata o, in alternativa, procedere autonomamente all’oscuramento, previa valutazione della sussistenza effettiva di tali segreti.

Conclusione Sintetica:
La stazione appaltante ha la facoltà di richiedere integrazioni o chiarimenti riguardo la sussistenza di segreti tecnici e commerciali e, in assenza di adeguata documentazione da parte degli operatori economici, può procedere all’oscuramento delle parti dell’offerta ritenute sensibili. È fondamentale che tale processo sia condotto in modo trasparente e nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza e della riservatezza.

Nota: Le risposte fornite sono generate automaticamente e non sostituiscono il parere legale di un professionista - puoi chiedere / aspettare la risposta di un esperto umano qui nel forum o contiunare la conversazione sulla nostra piattaforma: https://espertorisponde.omniavis.it/ . Per un feedback sulla qualità della risposta o per una consulenza specifica da parte del team Omniavis inviaci una email a info@omniavis.it

Bibliografia: