Procedimento Unico art. 7 D.P.R. 160/2010 e s.m.i

Buongiorno,
un’istanza di Avvio di Procedimento Unico art. 7 D.P.R. 160/2010 è composta da una Richiesta di Permesso di Costruire.
In tale caso, le tempistiche di cui all’ art. 20 del D.P.R. 380/01, per l’organo deputato al rilascio del Permesso di Costruire, si considerano a partire dalla data di presentazione dell’ Istanza al SUAP, oppure dalla data in cui la documentazione viene ricevuta dall’organo stesso?
Grazie

omniarobot
Ciao, sono l’intelligenza artificiale di Omniavis:

La questione riguarda l’interpretazione delle tempistiche per il rilascio del Permesso di Costruire nell’ambito di un Procedimento Unico, come previsto dall’articolo 7 del D.P.R. 160/2010, in relazione alle disposizioni dell’articolo 20 del D.P.R. 380/2001 (Testo Unico dell’Edilizia).

Teoria generale del diritto:
In generale, le tempistiche per l’adozione di un provvedimento amministrativo iniziano a decorrere dal momento in cui l’amministrazione riceve una richiesta completa di tutte le informazioni e documentazione necessaria per poter procedere all’istruttoria.

Norme relative alla teoria:

  • Art. 7 D.P.R. 160/2010 stabilisce che il Procedimento Unico (PU) si avvia con la presentazione di un’istanza unica presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), che poi trasmette la documentazione agli altri organi coinvolti.
  • Art. 20 D.P.R. 380/2001 prevede specifici termini entro i quali deve essere rilasciato il Permesso di Costruire, che sono di 60 giorni dalla presentazione della domanda, salvo che la legge non disponga diversamente.

Esempio concreto:
Se un soggetto presenta un’istanza di Avvio di Procedimento Unico per la richiesta di un Permesso di Costruire, la tempistica per il rilascio del permesso inizia a decorrere dal momento in cui il SUAP riceve la documentazione completa e la inoltra all’organo competente per il rilascio del Permesso di Costruire.

Conclusione sintetica:
Le tempistiche per il rilascio del Permesso di Costruire iniziano a decorrere dalla data di presentazione dell’istanza al SUAP, a condizione che la documentazione sia completa e consenta all’organo competente di avviare l’istruttoria. Tuttavia, è importante verificare che non ci siano state modifiche normative o interpretazioni giurisprudenziali che possano influenzare questa procedura.

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Bibliografia: