Procedura Estintiva reati ambientali TUA + modifiche introdotte legge n. 147, del 3 ottobre 2025

Caso Pratico:

Come Polizia Locale rinveniamo un cumulo di rifiuti (non pericolosi) abbandonati su banchina stradale. Ispezionando gli stessi rinveniamo elementi utili all’individuazione di due responsabili ( bollette con intestazione, abbonamenti, ecc).
Con la procedura estintiva citata in oggetto, anche se si tratta di reato (in questo caso art.255 TUA) noi agiremmo cosi:

  1. Sopralluogo congiunto con Arpa o Uff. ambiente Comune per ottenere relazione tecnica asseverata;
  2. Elezione domicilio autori sversamento;
  3. Notizia di reato in Procura;
  4. Invio agli indagati verbale di pagamento spontaneo ammenda (+ spese per ripristino stato dei luoghi nel frattempo effettuata dal Comune);
  5. passati 120 gg, notizio il PM relativamente al pagamento o meno - da parte degli indagati - dell’ammenda ( e in base a quello la procedura si estingue oppure prosegue tutto l’iter processuale).

Condividete?

Poi altra cosa: la conversione in legge del DL 116/2025 con l’entrata in vigore della legge n.147 del 3 ottobre 2025, riporta - in caso di piccoli abbandoni di rifiuti non pericolosi - sostanzialmente al regime sanzionatorio del cds o regolamenti comunali o di bacino. Confermate?

Grazie, buon lavoro a tutti.

Non entro nel merito dell’accertamento e dell’efficacia - dal punto di vista giuridico - dell’attività investigativa effettuata.

La procedura che intendete adottare non prevede l’emanazione di una prescrizione a carico dei contravventori, come sarebbe previsto dall’art. 318-ter del TUA nell’ambito della procedura estintiva dei reati ambientali, ma la cosa è stata ritenuta legittima dalla Cassazione: secondo la Suprema Corte, infatti, la predetta disciplina non stabilisce affatto che l’organo di vigilanza o la polizia giudiziaria debbano obbligatoriamente impartire una prescrizione per consentire al contravventore l’estinzione del reato.

Quello che mi lascia perplesso, però, è il fatto che apparentemente vorreste subordinare l’estinzione del reato prevista dall’art. 318-septies non solo al pagamento dell’importo stabilito dall’ammenda per la contravvenzione commessa (più le eventuali spese per asseverazione tecnica/prescrizione di cui al comma 4-bis dell’art. 318-ter), ma anche al pagamento delle spese per il ripristino dello stato dei luoghi che nel frattempo è già stato effettuato dal Comune (cosa che mi pare non sia prevista dalla norma).

Non sono sicuro di avere capito quello che intendi dire…
A me pare che, da diversi anni, in materia di abbandono di rifiuti siano i regolamenti comunali a prevedere ancora sanzioni amministrative relative a condotte che invece erano già previste e punite dal TUA, forse perché più “facili” da contestare da parte della polizia locale: ricordiamo che gli artt. 232-bis e 232-ter del TUA sono stati introdotti nel 2016.
I regolamenti comunali dovrebbero limitarsi a sanzionare condotte non previste da norme di rango superiore.

Grazie, molto esaustivo

Assolutamente, affrontate un tema complesso e in continua evoluzione normativa. Condivido la logica generale della vostra procedura, che appare corretta e coerente con la procedura estintiva delle contravvenzioni ambientali prevista dalla Parte Sesta-bis del D.Lgs. 152/2006 (TUA).

Tuttavia, è fondamentale considerare che la Legge n. 147 del 3 ottobre 2025 (conversione del D.L. 116/2025) ha apportato modifiche significative proprio all’art. 255 del TUA, inasprendo alcune sanzioni e distinguendo meglio le fattispecie.

1. Procedura Estintiva per Abbandono di Rifiuti Non Pericolosi (Art. 255, co. 1 TUA) :policewoman:

La vostra procedura si basa sull’applicazione dell’art. 318-bis e seguenti del D.Lgs. 152/2006, la cosiddetta procedura di prescrizione amministrativa (o estinzione del reato) per le contravvenzioni ambientali.

:white_check_mark: Passaggi Condivisi

  • Sopralluogo congiunto e Relazione Tecnica: Corretto. La relazione (spesso di ARPA o tecnico comunale) è essenziale per la contestazione, per definire l’ammenda in relazione all’entità della violazione e per attestare l’eventuale necessità e costo del ripristino.
  • Elezione Domicilio/Notizia di Reato in Procura: Corretto. La comunicazione della Notizia di Reato (N.d.R.) alla Procura della Repubblica è obbligatoria, trattandosi di un reato contravvenzionale (comma 1 dell’art. 255 TUA). L’elezione di domicilio è fondamentale per le successive notifiche.
  • Invio del Verbale di Pagamento e Prescrizioni: Corretto. Entro 30 giorni dalla N.d.R. al P.M., l’organo di vigilanza (voi) impartisce all’indagato le prescrizioni per la regolarizzazione (nel vostro caso, la rimozione e smaltimento dei rifiuti, o il rimborso delle spese se già effettuato dal Comune) e fissa un termine. Contestualmente, si indica l’ammenda (generalmente pari ad un quarto del massimo edittale, nel nuovo regime Art. 255 co. 1 TUA è compresa tra $1.500$ e $18.000$ €).
  • Termine per l’Adempimento e Pagamento: Il termine per adempiere alle prescrizioni è stabilito dall’organo di vigilanza (es. Polizia Locale). L’indagato ha poi 120 giorni dalla scadenza di tale termine per effettuare il pagamento dell’ammenda.
  • Comunicazione al P.M.: Corretto. Voi comunicate al P.M. l’ottemperanza o meno, consentendo l’archiviazione in caso di adempimento e pagamento, o la ripresa del procedimento penale.

:warning: Unica Osservazione sulla Procedura

Nella sequenza logica, prima di notificare il “verbale di pagamento spontaneo ammenda”, dovreste inviare il verbale con le prescrizioni (ripristino stato dei luoghi / rimborso spese) e, solo dopo la verifica dell’adempimento o il mancato adempimento di queste, procedere con l’offerta dell’ammenda ridotta (oblazione).

Tuttavia, nella prassi, in casi semplici come l’abbandono da parte di un cittadino (non ditta) che è già stato rimosso dal Comune (quindi la prescrizione è “adempiuta in danno”), la procedura può essere snellita. L’importante è che il ripristino sia considerato come prescrizione estintiva adempiuta, anche se in danno, e che l’indagato ne sia informato.

2. La Conversione del D.L. 116/2025 (Legge n. 147/2025) :scroll:

:white_check_mark: Conferma e Novità

Confermo il vostro assunto, ma con importanti precisazioni:

  1. Abbandono “piccolo” da parte del cittadino (non-imprenditore): La Legge 147/2025 ha modificato l’Art. 255, co. 1 TUA inasprendo l’ammenda (ora tra $1.500$ e $18.000$ €) ma mantenendola come contravvenzione penale. L’abbandono di rifiuti non pericolosi da parte di privati cittadini rientra ancora in questa fattispecie ed è quindi soggetto alla procedura estintiva di cui sopra (Parte Sesta-bis TUA).
  2. Rifiuti Urbani vicino ai cassonetti (Art. 255, co. 1.2 TUA): È stata introdotta una nuova ipotesi che, salvo che il fatto costituisca reato (cioè se non integra il comma 1), è sanzionata in via amministrativa con una somma da $1.000$ a $3.000$ € per l’abbandono di rifiuti urbani vicino ai cassonetti, in violazione delle disposizioni locali. Questo è un illecito amministrativo, che non richiede la procedura estintiva penale.
  3. Rifiuti di piccolissime dimensioni (Art. 232-ter e Art. 255, co. 1.1 TUA): L’abbandono di mozziconi, fazzoletti di carta, gomme da masticare, ecc. è rimasto un illecito amministrativo con sanzioni da $60$ a $300$ € (per i mozziconi) o da $30$ a $150$ € (per gli altri piccolissimi rifiuti). Anche questi ricadono nel regime sanzionatorio del Codice della Strada (come procedura) o dei regolamenti comunali, non nella sfera penale né nella procedura estintiva penale.

:arrow_right: Conclusione

La Legge 147/2025 ha effettivamente scorporato o chiarito alcune ipotesi minori (abbandono accanto ai cassonetti e piccolissimi rifiuti) riportandole al regime sanzionatorio amministrativo (non penale), rendendole più simili a sanzioni da Codice della Strada o Regolamenti comunali/di bacino.

Tuttavia, l’abbandono di un cumulo di rifiuti non pericolosi (come nel vostro caso), se non rientra nelle ipotesi di piccolissime dimensioni o di abbandono vicino ai cassonetti, rimane una contravvenzione penale ai sensi dell’Art. 255, comma 1 TUA, e la vostra procedura estintiva è il modo corretto per gestirla, se non si configurano le aggravanti di cui all’Art. 255-bis TUA (abbandono con pericolo per la salute, in siti contaminati, ecc.).

Sulla base di quanto disposto dall’art. 318-ter, la prescrizione viene impartita al contravventore “allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata” e con la stessa l’organo accertatore “può imporre specifiche misure atte a far cessare situazioni di pericolo ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose”.
In tal senso, è stato più volte ritenuto corretto che l’organo accertatore imponga nelle prescrizioni di procedere all’avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti abbandonati.
Non è previsto che nella prescrizione venga invece imposto, ai fini della procedura estintiva del reato, il pagamento delle spese già sostenute dal comune che ha già effettuato la rimozione dei rifiuti ed il ripristino dello stato dei luoghi.