Assolutamente, affrontate un tema complesso e in continua evoluzione normativa. Condivido la logica generale della vostra procedura, che appare corretta e coerente con la procedura estintiva delle contravvenzioni ambientali prevista dalla Parte Sesta-bis del D.Lgs. 152/2006 (TUA).
Tuttavia, è fondamentale considerare che la Legge n. 147 del 3 ottobre 2025 (conversione del D.L. 116/2025) ha apportato modifiche significative proprio all’art. 255 del TUA, inasprendo alcune sanzioni e distinguendo meglio le fattispecie.
1. Procedura Estintiva per Abbandono di Rifiuti Non Pericolosi (Art. 255, co. 1 TUA)
La vostra procedura si basa sull’applicazione dell’art. 318-bis e seguenti del D.Lgs. 152/2006, la cosiddetta procedura di prescrizione amministrativa (o estinzione del reato) per le contravvenzioni ambientali.
Passaggi Condivisi
-
Sopralluogo congiunto e Relazione Tecnica: Corretto. La relazione (spesso di ARPA o tecnico comunale) è essenziale per la contestazione, per definire l’ammenda in relazione all’entità della violazione e per attestare l’eventuale necessità e costo del ripristino.
-
Elezione Domicilio/Notizia di Reato in Procura: Corretto. La comunicazione della Notizia di Reato (N.d.R.) alla Procura della Repubblica è obbligatoria, trattandosi di un reato contravvenzionale (comma 1 dell’art. 255 TUA). L’elezione di domicilio è fondamentale per le successive notifiche.
-
Invio del Verbale di Pagamento e Prescrizioni: Corretto. Entro 30 giorni dalla N.d.R. al P.M., l’organo di vigilanza (voi) impartisce all’indagato le prescrizioni per la regolarizzazione (nel vostro caso, la rimozione e smaltimento dei rifiuti, o il rimborso delle spese se già effettuato dal Comune) e fissa un termine. Contestualmente, si indica l’ammenda (generalmente pari ad un quarto del massimo edittale, nel nuovo regime Art. 255 co. 1 TUA è compresa tra $1.500$ e $18.000$ €).
-
Termine per l’Adempimento e Pagamento: Il termine per adempiere alle prescrizioni è stabilito dall’organo di vigilanza (es. Polizia Locale). L’indagato ha poi 120 giorni dalla scadenza di tale termine per effettuare il pagamento dell’ammenda.
-
Comunicazione al P.M.: Corretto. Voi comunicate al P.M. l’ottemperanza o meno, consentendo l’archiviazione in caso di adempimento e pagamento, o la ripresa del procedimento penale.
Unica Osservazione sulla Procedura
Nella sequenza logica, prima di notificare il “verbale di pagamento spontaneo ammenda”, dovreste inviare il verbale con le prescrizioni (ripristino stato dei luoghi / rimborso spese) e, solo dopo la verifica dell’adempimento o il mancato adempimento di queste, procedere con l’offerta dell’ammenda ridotta (oblazione).
Tuttavia, nella prassi, in casi semplici come l’abbandono da parte di un cittadino (non ditta) che è già stato rimosso dal Comune (quindi la prescrizione è “adempiuta in danno”), la procedura può essere snellita. L’importante è che il ripristino sia considerato come prescrizione estintiva adempiuta, anche se in danno, e che l’indagato ne sia informato.
2. La Conversione del D.L. 116/2025 (Legge n. 147/2025)
Conferma e Novità
Confermo il vostro assunto, ma con importanti precisazioni:
-
Abbandono “piccolo” da parte del cittadino (non-imprenditore): La Legge 147/2025 ha modificato l’Art. 255, co. 1 TUA inasprendo l’ammenda (ora tra $1.500$ e $18.000$ €) ma mantenendola come contravvenzione penale. L’abbandono di rifiuti non pericolosi da parte di privati cittadini rientra ancora in questa fattispecie ed è quindi soggetto alla procedura estintiva di cui sopra (Parte Sesta-bis TUA).
-
Rifiuti Urbani vicino ai cassonetti (Art. 255, co. 1.2 TUA): È stata introdotta una nuova ipotesi che, salvo che il fatto costituisca reato (cioè se non integra il comma 1), è sanzionata in via amministrativa con una somma da $1.000$ a $3.000$ € per l’abbandono di rifiuti urbani vicino ai cassonetti, in violazione delle disposizioni locali. Questo è un illecito amministrativo, che non richiede la procedura estintiva penale.
-
Rifiuti di piccolissime dimensioni (Art. 232-ter e Art. 255, co. 1.1 TUA): L’abbandono di mozziconi, fazzoletti di carta, gomme da masticare, ecc. è rimasto un illecito amministrativo con sanzioni da $60$ a $300$ € (per i mozziconi) o da $30$ a $150$ € (per gli altri piccolissimi rifiuti). Anche questi ricadono nel regime sanzionatorio del Codice della Strada (come procedura) o dei regolamenti comunali, non nella sfera penale né nella procedura estintiva penale.
Conclusione
La Legge 147/2025 ha effettivamente scorporato o chiarito alcune ipotesi minori (abbandono accanto ai cassonetti e piccolissimi rifiuti) riportandole al regime sanzionatorio amministrativo (non penale), rendendole più simili a sanzioni da Codice della Strada o Regolamenti comunali/di bacino.
Tuttavia, l’abbandono di un cumulo di rifiuti non pericolosi (come nel vostro caso), se non rientra nelle ipotesi di piccolissime dimensioni o di abbandono vicino ai cassonetti, rimane una contravvenzione penale ai sensi dell’Art. 255, comma 1 TUA, e la vostra procedura estintiva è il modo corretto per gestirla, se non si configurano le aggravanti di cui all’Art. 255-bis TUA (abbandono con pericolo per la salute, in siti contaminati, ecc.).