Procedura negoziata senza bando, art. 50 Dlgs. 36/2023

Buonasera.
Devo fare un affidamento per una fornitura PNRR con importo stimato oltre i 140.000 euro e sotto la soglia comunitaria: devo applicare l’articolo 50 comma 1 lettera E) che prevede una procedura negoziata senza bando previa consultazione di 5 OE individuati con indagine di mercato (non posso attingere da elenchi di OE).
Procedo quindi con la pubblicazione sul sito della SA di un avviso per l’acquisizione di manifestazione di interesse, un atto formale e individuo tutte le ditte a cui chiedere offerte.
A questo punto ho un forte dubbio, sicuramente stupido (ma da solo non riesco a venirne a capo): non ho chiaro cosa il codice appalti intenda per procedura negoziata senza bando (d’altra parte tale dicitura viene nominata solo 3 volte in tutto il codice e solo all’art. 50 comma 1 lett. C), D) ed E) ).
Quindi la mia domanda è la seguente:
dovendo affidare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la procedura negoziata senza bando IMPONE una vera e propria GARA formale, con tanto di disciplinare di gara e nomina di una commissione giudicatrice che in base a dei criteri assegna dei punteggi alle offerte degli OE e stila una graduatoria, utilizzando oltretutto obbligatoriamente una piattaforma di e-procurement (apertura busta amminstrativa, tecnica, economica)?
Oppure, senza produrre un disciplinare di gara, mi limito, come RUP, ad esaminare le offerte ricevute e decidere in modo informale a chi aggiudicare l’appalto senza che gli OE possano avere contezza di come sia arrivato a stabilire chi si è aggiudicato l’appalto (in pratica come fosse un affidamento diretto)? Per semplificare:
manifestazione interesse + gara formale (come da disciplinare)
oppure
manifestazione interesse + affidamento diretto

Scusate la lunghezza della mia domanda. Spero che qualcuno possa o voglia rispondermi.
Ad ogni modo, grazie.

Salvo

Buongiorno @Salvo600 mi permetta di dissentire in relazione alla previsione della procedura negoziata senza bando all’interno del Codice, in quanto la procedura in parola trova fondamento all’articolo 76 del D.lgs 36/2023 (ex articolo 63 del D.lgs 50/2016). Il legislatore ha previsto la possibilità di utilizzare la medesima procedura, anche in assenza delle casistiche previste all’art.73, nel sotto soglia previo invito di un numero di operatori minimo.

In generale, quando si parla di procedura non possiamo esimerci dall’effettuare una gara, non in senso “formale” ma una vera e propria procedura di gara, con nomina della commissione, obblighi di pubblicazione e quant’altro previsto per le altre procedure.

L’assenza del bando rappresenta solo una semplificazione al fine di rendere più celere la procedura, in quanto non essendo previsto il bando, non sarà obbligatorio il rispetto dei termini di pubblicazione in gazzetta ufficiale o gazzetta ufficiale europea(vedi articoli 84 e 85 del nuovo Codice), ma rimangono obbligatori gli altri documenti che compongono la lex specialis ovvero capitolato e disciplinare( vedi art.87 del nuovo Codice), anche se quest’ultimo nelle procedure negoziate potrà essere sostituito/inglobato nella lettera di invito da trasmettere agli operatori.

In conclusione, nel caso di specie, alla luce dell’importo, dovrà procedere con una procedura di gara, che potrà essere proceduta dalla manifestazione di interessi, attraverso la procedura negoziata senza bando, scegliendo il criterio di aggiudicazione più idoneo in base allo specifico caso.

Vincenzo

La ringrazio molto per la risposta.
DEVO quindi procedere con una vera e propria gara, con tutto ciò che essa comporta (incluso disciplinare di gara e capitolato speciale). Ed in effetti propendevo per questo modus operandi.

La sua risposta nella parte iniziale, però, adesso mi fa sorgere un’altra perplessità: se non ho capito male, la procedura di acquisizione che devo seguire non è quella dell’art. 50 comma 1 lett. E), ma la " Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando" di cui all’art. 76 del codice. Se è così, sono obbligato a seguire l’art. 76 o posso comunque applicare l’art. 50 (fornitura PNRR sopra i 140.000 e sottosoglia)?
Salvo

Buon pomeriggio @Salvo600,
no, il riferimento normativo per il sotto soglia rimane l’articolo 50 co 1 lett.e),
che sarà attivabile attraverso il “format” o “strumento” della procedura negoziata di cui all’art.73,
con le disposizioni in merito al numero di operatori.

Le faccio un esempio forse più semplice anche se non veritiero

Immagini che il Legislatore dia la possibilità di utilizzare la procedura ristretta solo per affidamenti di servizi sopra soglia all’art. X, quindi questa tipologia di procedura sarà attivabile solo per appalti di servizi( no lavori, no forniture). Dopodiché, sempre il Legislatore, prevede all’art. Y che per gli affidamenti sotto soglia, tale procedura sarà attivabile anche per lavori e forniture previo invito a presentare la successiva offerta ad almeno 5 operatori.

La procedura in generale rimane quella prevista per il sopra soglia all’art. X, quindi sarà necessario rispettare tutte le disposizioni previste per questa procedura anche nel sotto soglia ( ad esempio è prevista la doppia pubblicazione? si farà anche nel sotto soglia… oppure la comunicazione alla prefettura? si farà anche nel sotto soglia, etc…) alle precedenti disposizioni generali, troveranno applicazione( in aggiunta) anche le disposizioni previste dall’articolo dedicato Y.

Stessa cosa nel suo caso, si dovrà adempire agli obblighi previsti per la procedura s.b. di cui all’art.73
( inviti, documenti di gara, etc…), in aggiunta secondo quanto previsto dall’art. 50 co 1 lett.e), anche l’invito degli operatori.

Vincenzo

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Si. Adesso mi è chiaro. La ringrazio.

Salvo