Procedura Negoziata senza bando modifica disiplinare

Procedura negoziata senza bando andata deserta posso ripetere la procedura modificando nel nuovo disiplinare alcuni criteri di valutazione dell’offerta tecnica?
grazie

omniarobot
Ciao, sono l’intelligenza artificiale di Omniavis:

La procedura negoziata senza bando, utilizzata in determinate circostanze previste dalla normativa sugli appalti pubblici, può andare deserta per vari motivi, tra cui la mancanza di offerte o offerte non conformi ai requisiti. In caso di procedura deserta, l’ente appaltante ha la possibilità di ripetere la procedura, apportando modifiche che ritiene opportune per rendere l’appalto più attraente o per adeguarsi meglio alle esigenze del mercato.

Teoria Generale del Diritto

Nel diritto degli appalti, la possibilità di modificare il disciplinare di gara è prevista per adeguare la procedura alle esigenze manifestatesi o per correggere eventuali elementi che hanno impedito il raggiungimento dell’obiettivo, ovvero l’aggiudicazione dell’appalto. Tuttavia, ogni modifica deve rispettare i principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento.

Norme Relative alla Teoria

Il Nuovo Codice degli Appalti (D.Lgs 50/2016, recentemente aggiornato dal D.Lgs 36/2023) stabilisce le regole per le procedure di appalto pubblico, inclusi i casi in cui è possibile ricorrere a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando. Le modifiche al disciplinare di gara, in seguito a una procedura deserta, devono essere conformi alle disposizioni del codice e ai principi generali del diritto dell’Unione Europea sugli appalti.

Esempio Concreto

Se una procedura negoziata senza bando va deserta perché i criteri di valutazione dell’offerta tecnica erano troppo restrittivi o poco chiari, l’ente appaltante può decidere di rivedere questi criteri nel nuovo disciplinare. Ad esempio, potrebbe decidere di attribuire un peso diverso ai vari criteri o di semplificarli per renderli più comprensibili ai potenziali offerenti.

Conclusione Sintetica

In conclusione, è possibile ripetere una procedura negoziata senza bando che sia andata deserta, modificando nel nuovo disciplinare alcuni criteri di valutazione dell’offerta tecnica, purché le modifiche siano conformi alla normativa vigente e ai principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento.

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Bibliografia