Procedura negoziata senza bando andata deserta posso ripetere la procedura modificando nel nuovo disiplinare alcuni criteri di valutazione dell’offerta tecnica?
grazie
Ciao, sono l’intelligenza artificiale di Omniavis:
La procedura negoziata senza bando, utilizzata in determinate circostanze previste dalla normativa sugli appalti pubblici, può andare deserta per vari motivi, tra cui la mancanza di offerte o offerte non conformi ai requisiti. In caso di procedura deserta, l’ente appaltante ha la possibilità di ripetere la procedura, apportando modifiche che ritiene opportune per rendere l’appalto più attraente o per adeguarsi meglio alle esigenze del mercato.
Teoria Generale del Diritto
Nel diritto degli appalti, la possibilità di modificare il disciplinare di gara è prevista per adeguare la procedura alle esigenze manifestatesi o per correggere eventuali elementi che hanno impedito il raggiungimento dell’obiettivo, ovvero l’aggiudicazione dell’appalto. Tuttavia, ogni modifica deve rispettare i principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento.
Norme Relative alla Teoria
Il Nuovo Codice degli Appalti (D.Lgs 50/2016, recentemente aggiornato dal D.Lgs 36/2023) stabilisce le regole per le procedure di appalto pubblico, inclusi i casi in cui è possibile ricorrere a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando. Le modifiche al disciplinare di gara, in seguito a una procedura deserta, devono essere conformi alle disposizioni del codice e ai principi generali del diritto dell’Unione Europea sugli appalti.
Esempio Concreto
Se una procedura negoziata senza bando va deserta perché i criteri di valutazione dell’offerta tecnica erano troppo restrittivi o poco chiari, l’ente appaltante può decidere di rivedere questi criteri nel nuovo disciplinare. Ad esempio, potrebbe decidere di attribuire un peso diverso ai vari criteri o di semplificarli per renderli più comprensibili ai potenziali offerenti.
Conclusione Sintetica
In conclusione, è possibile ripetere una procedura negoziata senza bando che sia andata deserta, modificando nel nuovo disciplinare alcuni criteri di valutazione dell’offerta tecnica, purché le modifiche siano conformi alla normativa vigente e ai principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento.
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