Buonasera,
Dovrei affidare il servizio di gestione dei cani randagi del Comune per un importo di circa 30.000. L’attuale gestore offre un buon servizio e un prezzo molto conveniente in una struttura poco distante dal Comune. Ciò permette di effettuare i controlli da parte del Comune e da’ l’opportunità di promuovere l’adozione dei cani tra la cittadinanza. Si evidenzia anche l’assenza di operatori che gestiscono tali servizi nel nostro territorio. Per quanto premesso pensavo di indire una procedura negoziata senza bando ex art.50 D.lgs 36 sul Mepa tra tutti gli operatori che risponderanno alla manifestazione di interesse. Abbiamo un dubbio che stiamo valutando anche con il segretario comunale: qualora all’avviso dovesse rispondere anche un solo operatore devo comunque procedere con la procedura negoziata sul Mepa ed estendere l’invito ad altri 4 operatori individuati autonomamente?
Grazie
Buonasera @SilviaV84 la domanda che le porgo è la seguente: perché la procedura negoziata senza bando? Alla luce dell’importo ed applicando una interpretazione letterale della disposizione contenuta all’art 50, non sembrano esserci margini di discrezionalità sulla scelta della procedura.
Vincenzo
Applicando letteralmente la norma dovrei procedere con un affidamento diretto senza invitare e quindi affidare all’operatore uscente che offre un buon servizio ed un prezzo molto conveniente. Ho letto alcuni pareri secondo i quali è possibile derogare dall’obbligo di rotazione con una procedura negoziata con invito esteso a tutti coloro che manifestano interesse senza alcuna limitazione. La procedura negoziata mi permette di individuare i potenziali operatori interessati alla gestione del servizio in possesso anche di determinati requisiti quali ad esempio una certa distanza dal Comune della struttura. Lei suggerisce l’affidamento diretto?
Buongiorno @SilviaV84 innanzitutto occorre capire se nel caso specifico è da considerare il principio di rotazione secondo quanto disposto dal vigente art.49, ossia capire se l’affidamento in parola rientra nel terzo affidamento diretto. In caso positivo, confermo l’interpretazione dei pareri, anche se i suddetti pareri non vincolano ad una procedura negoziata ma piuttosto ad una procedura ad evidenza pubblica che consenta il libero accesso degli O.E. Quindi avviare una manifestazione di interessi prima della procedura negoziata rappresenta un’ottima soluzione, ma per assurdo lei potrebbe procedere con una procedura ristretta o aperta( entrambe ad evidenza pubblica).
Infine, le segnalo anche il comma 4 dell’art.49 " In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto." che consente la deroga anche senza procedura ad evidenza pubblica previa adeguata motivazione.
Vincenzo
Buonasera Dottore. La ringrazio per il riscontro ai mio quesito. Rileggendo l’articolo 49 del codice il comma 5 prevede espressamente la possibilità di derogare al principio di rotazione quando l’indagine è fatta senza porre limiti al numero di operatori economici da invitare. Tuttavia il dubbio che ho è il seguente: può la stazione appaltante decidere di autovincolarsi ossia seguire una procedura diversa dall’affidamento diretto per gli appalti di servizi sotto i 140 mila? Ho trovato pareri molto diversi in proposito. Una interpretazione diversa porterebbe all’obbligo di applicare sempre la rotazione per tutti gli affidamenti fino a 140 mila.
Mi scusi se sono tornata sull’argomento.
Buonasera @SilviaV84 condivido il tuo dubbio in merito alla discrezionalità della stazione appaltante. Per come è formulato il comma 1 dell’articolo 50 del nuovo codice, in particolare nella parte in cui si riporta: " … le stazioni appaltanti procedono… sembra non esserci discrezionalità.
In merito ci sono due tesi, una positiva e una negativa che riporto per correttezza.
Vincenzo