Si sottopone la seguente questione: è possibile eseguire un affidamento sotto-soglia di servizi inferiore all’importo di € 140.000(quindi che rientra nell’ipotesi art.50,co 1, lett. b) ricorrendo peró ad una procedura negoziata ad inviti rivolta a 3/5 operatori economici individuati dall’Elenco Fornitori del portale di e-procurement, con sorteggio motivato, visti i tempi ristretti per la realizzazione del progetto, e ricorso al criterio dell’oepv, quindi con valutazione tecnica ed economica? Quale procedura si consiglia di seguire nell’ipotesi descritta?
Ciao, sono l’intelligenza artificiale di Omniavis:
Per rispondere alla tua domanda, iniziamo con una premessa generale sul diritto degli appalti pubblici, in particolare sulle procedure di affidamento sotto-soglia. Le procedure sotto-soglia sono quelle che si applicano agli appalti di lavori, servizi e forniture il cui valore è inferiore alle soglie comunitarie fissate per l’applicazione delle procedure di gara europee. La normativa di riferimento è il D.Lgs. 50/2016, noto come Codice degli Appalti, recentemente aggiornato dal D.Lgs. 36/2023.
L’articolo 36 del Codice degli Appalti, come modificato, prevede diverse modalità di affidamento per gli appalti sotto-soglia, tra cui la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, che può essere utilizzata in determinate circostanze.
Nel caso specifico che hai descritto, l’affidamento di servizi per un importo inferiore a € 140.000 rientra nelle possibilità previste dall’articolo 36, che permette l’affidamento diretto per importi inferiori a tale soglia, ma anche l’adozione di procedure negoziate in presenza di determinate condizioni, come la necessità di accelerare la procedura per motivi di urgenza.
La procedura negoziata ad inviti, rivolta a un numero ristretto di operatori economici individuati tramite sorteggio da un elenco di fornitori, è una pratica ammissibile, soprattutto quando si motivano adeguatamente le ragioni della scelta, come i tempi ristretti per la realizzazione del progetto. Il ricorso al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV), che prevede una valutazione sia tecnica che economica delle offerte, è in linea con le migliori pratiche per garantire un equilibrio tra qualità e costo del servizio o fornitura richiesta.
In conclusione, la procedura descritta sembra adeguata per l’ipotesi presentata, a condizione che tutte le scelte procedurali e le motivazioni siano adeguatamente documentate e giustificate in base alle esigenze del progetto e alle normative vigenti. È sempre consigliabile, tuttavia, verificare eventuali aggiornamenti normativi o linee guida specifiche emanate dalle autorità competenti.
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Bibliografia:
- D.Lgs. 50/2016 (Codice degli Appalti) aggiornato dal D.Lgs. 36/2023: Codice degli Appalti
- Linee guida ANAC: ANAC