Salve,
per una ruota panoramica (attrazione spettacolo viaggiante) rientrante nelle grandi attrazioni, ci si può avvalere del disposto dell’art. 141-bis del regolamento di attuazione del TULPS ("… Quando sono
impiegate attrezzature da trattenimento, attrazioni o giochi meccanici, elettromeccanici o elettronici è
comunque richiesta una relazione tecnica di un tecnico esperto, dalla quale risulti la rispondenza
dell’impianto alle regole tecniche di sicurezza e, per i giochi di cui alla legge 6 ottobre 1995, n. 425, alle
disposizioni del relativo regolamento di attuazione")?
Cioè, se la grande attrazione richiedesse la registrazione (targhetta), la CVLPS da convocare dovrebbe necessariamente avere al suo interno un membro nominato specificatamente con il ruolo di “esperto in attrazioni dello spettacolo viaggiante”? Se la commissione non avesse tale ruolo formalmente esplicitato, ma uno dei membri possedesse comunque tale competenza, potrebbe essere “utilizzato” quel membro oppure no?
L’art. 4 del DM 18/05/2007 indica, sulla procedura di registrazione e attribuzione del codice
- Il procedimento comprende l’acquisizione di un parere da parte della commissione comunale o provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, individuata secondo i criteri di ripartizione della competenza previsti dagli articoli 141-bis e 142 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. A tal fine la commissione, anche avvalendosi di esperti esterni:
a) verifica l’idoneità della documentazione allegata all’istanza di registrazione, sottoscritta da tecnico, direttamente o tramite apposita certificazione da parte di organismo di certificazione;
b) identifica l’attività rispetto alla documentazione di cui alla lettera a) del presente comma, effettua un controllo di regolare funzionamento nelle ordinarie condizioni di esercizio e accerta l’esistenza di un verbale di collaudo, redatto da tecnico abilitato, o di un ’apposita certificazione da parte di organismo di certificazione.
L’art. 141-bis indica che all’interno della CCVLPS c’è un esperto in elettrotecnica a prescindere. La previsione della “relazione tecnica di un tecnico esperto” è soddisfatta dal comma 4 citato
Detto questo, la CCVLPS è in grado di procedere così com’è. Poi, come dice il DM, il regolamento comunale di funzionamento della CCVLPS potrebbe prevedere una figura ulteriore da affiancare