Procedura per sanzione dehor abusivo

Il responsabile SUAP emette una ordinanza demolitoria, (non di rimozione) con obbligo del ripristino, a sue spese, dello stato dei luoghi, di una struttura in legno e sovrastante copertura con incannucciato, per una superficie di l. 4.00nx 3.00 (dehors), in quanto installata senza titolo autorizzatorio, prospiciente il proprio esercizio pubblico per la somministrazione di alimenti e bevande.
Richiama per questo l’art.27 del T.U. D.P.R. 380/2001 e avverte che in caso di inottemperanza nei termini stabiliti (non c’è scritto il termine per il ripristino delle stato dei luoghi, ma un semplice un “con decorrenza dalla data di notifica”, la demolizione de detta opera sarà eseguita dall’amministrazione e a spese del trasgressore, ai sensi dell’art.34, c. 1, del D.P.R. 380/2001-
In caso di inottemperanza si darà corso alla procedura sanzionatoria di cui al comma 4.bis dell’art. 31 D.P.R. 380/2001, che prevede una sanzione compresa tra € 2.000 d € 20.000.
L’ordinanza è stata trasmessa per competenza alla Procura della Repubblica, al Presidente della Giunta Regionale e al segretario comunale.


Personalmente, in casi del genere (occupazione abusiva di suolo pubblico per installazione di dehors senza titolo) sanziono il trasgressore per violazione dell’art. 20, comma 4, del Codice della Strada e annoto sul verbale che ai sensi del comma 5, lo stesso è obbligato rimuovere, a proprie spese, le opere abusive installate sul suolo pubblico.
Trasmetto poi copia del verbale alla Prefettura per l’emissione dell’ordinanza di rimozione della merce e attrezzature, nonché al Comando Guardia di Finanza competente per territorio, qualora trattasi di occupazione a fine di commercio.
Inoltre sia il Sindaco che il Prefetto possono disporre la chiusura dell’esercizio fino al pieno adempimento dell’ordine del ripristino dello stato dei luoghi e del pagamento delle spese, se sostenute dalla pubblica amministrazione, o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni .
La domanda che le voglio fare carissimo dottore è questa.
Per la fattispecie pi sopra esposta, qual è la procedura giusta: la mia o quella del responsabile SUAP?
Mi perdoni se sono stato un pò prolisso nell’esposizione. La ringrazio in anticipo e le invio affettuosi saluti.

Non sono il dott. Maccantelli, ma – visto che scrivi sul forum pubblico – mi permetto di darti una prima risposta.


Tutta la ricostruzione denota una certa confusione…

Innanzitutto: il responsabile dell’ufficio SUAP è anche il responsabile della vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia del vostro Comune?

Sei sicuro che l’ordine di demolizione sia stato adottato ai sensi dell’art. 34, comma 1, del DPR 380/01? Perché se è così, se ne deve dedurre che l’opera in questione (il dehors) era stata realizzata in parziale difformità dal permesso di costruire.

Sempre se è così (art. 34), l’ordinanza avrebbe dovuto fissare “il termine congruo” entro cui procedere alla demolizione, ma l’eventuale inottemperanza di un ordine di demolizione emesso ai sensi dell’art. 34, comma 1, NON COMPORTA l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro!
(tale sanzione esiste solo nel caso di inottemperanza ad ordini di demolizione relativi ad interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali, di cui all’art. 31 del DPR 380/01).

Sotto il profilo urbanistico-edilizio, la realizzazione di un’opera in parziale difformità dal permesso di costruire configura il reato di cui all’art. 44, comma 1, lett. a), del DPR 380/01 (immagino che qualcuno abbia provveduto alla comunicazione di reato all’A.G.).

Detto questo, bisogna osservare che il dehors “abusivo” in questione avrebbe configurato ANCHE la violazione amministrativa prevista dall’art. 20 del Codice della Strada.

Il bene giuridico tutelato dalle due norme è differente: il DPR 380/01 prende il considerazione la regolarità dell’attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale, mentre il Codice della Strada si pone a tutela della sicurezza della circolazione stradale. Quindi tra loro non esiste rapporto di specialità.

Per concludere: il responsabile della vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia ha proceduto per quanto di sua specifica competenza (fatti salvi i dubbi sopra evidenziati), ma a mio giudizio nulla vieta che anche l’operatore di polizia locale contesti la violazione di sua specifica competenza (Codice della Strada), con quanto ne consegue anche per quanto concerne la procedura di ripristino.

Carissimo,
Grazie infinite per le risposte sempre chiare che mi dai, volevo però chiederti un’ultima cosa:
Il termine per il ripristino dello stato dei luoghi previsto dall’art. 20 cds, deve coincidere con quello stabilito con l’ordinanza di demolizione?
Un caro saluto.

Colgo l’occasione per dire che siamo su un forum pubblico e informale ed è preferibile fare il quesito senza i convenevoli. Meglio non dare dell’egregio a nessuno :slight_smile:
Ho cacellato l’egregio… iniziale

No, anche perché se applicate la procedura di cui all’art. 211 del C.d.S. sarà il prefetto (e non il comune) che dovrà fissare il termine entro il quale eseguire la rimozione delle opere abusive, tenuto conto dell’entità delle opere da eseguire e dello stato dei luoghi.

A margine: perché su queste occupazioni abusive a fini commerciali le amministrazioni devono sempre complicarsi la vita?
Esiste l’art. 3, comma 16, della legge 94/2009…, vedi qui.