Procedure ordinarie - contratti pubblici (chiarimenti book05)

Gent.mo dottor Chiarelli e gent.mi tutti, mi rivolgo a chiunque riesca a chiarirmi alcuni dubbi sorti a seguito di approfondimento degli argomenti con il book 05.
Mi spiego meglio: nella trattazione delle procedure ordinarie vengono considerate come tali tutte le procedure dagli artt 60 al 65 che possono essere utilizzate sia sopra che sotto soglia.
Nella trattazione specifica della procedura aperta e ristretta sono solo queste ad essere considerate come ordinarie e per il sotto soglia rimanda all’art 36.
I miei dubbi sono:
Quali sono quindi le procedure ordinarie?
Sopra la soglia comunitaria possono essere utilizzate tutte? O solo la procedura aperta?
Nel caso sotto soglia rileva il solo art 36 o anche gli artt dal 60 al 65?
Grazie a chi vorrĂ  illuminarmi

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Le stazioni appaltanti per poter affidare lavori, servizi e forniture sono obbligate a ricorrere alle procedure indicate all’articolo 59 del Codice. Al suo interno, questo articolo prevede delle Procedure Ordinarie e delle Procedure Speciali.
Le Procedure Ordinarie sono la Procedura Aperta e la Procedura Ristretta e sono definite tali perché sono le uniche che garantiscono la massima partecipazione degli operatori economici, così come richiesto dalle Direttive dell’UE e dall’art. 30 del Codice dei Contratti.
Le procedure ordinarie devono essere utilizzate per importi PARI O SUPERIORI alla soglia, mentre è FACOLTA’ della P.A. prevederne l’utilizzo per importi INFERIORI alla soglia. Ciò nell’ambito del D.lgs n. 50/2016.
Le Procedure speciali cui fa riferimento l’articolo in commento sono il partenariato per l’innovazione, la procedura competitiva con negoziazione e il dialogo competitivo MA SOLO se sussistono i presupposti espressamente previsti dalle singole norme che le disciplinano, indipendentemente dall’importo; nonchè, la procedura negoziata senza pubblicazione di bando purchè, anche in tale ipotesi, sussistano le condizioni previste dall’art. 63 (es. art. 63, comma 2, lett. c): estrema urgenza, anche in tal caso a prescindere dall’importo).
Per affidamenti di importo INFERIORE alla soglia, il Codice prevede procedure semplificate declinate all’art. 36 e dalle L.G. Anac n. 4, ovvero:

  • AFFIDAMENTO DIRETTO e affidamento diretto “mediaro”
  • PROCEDUR NEGOZIATA, secondo la procedura dettata dal comma 6 dell’art. 63
    Per le procedure sotto-soglia occorre rispettare i PRINCIPI sanciti dal Codice e non anche necessariamente le disposizioni dettate per il sopra soglia.
    Sopra la soglia NON possono essere utilizzate tutte, ma SOLO le procedure ORDINARIE oppure, se sussistono i relativi requisiti, le procedure speciali.
    Nel SOTTO SOGLIA rileva senz’altro l’art. 36, seppure la P.A. ha la facoltà di esperire anche una procedura aperta per importi sotto soglia. Esperire una procedura ristretta nel sotto soglia ha poco senso perchè, sostanzialmente, l’iter è simile alla negoziata disciplinata dal comma 6 dell’art. 63.
    Saluti
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Perfettamente Chiarissimo!!!
Grazie infinite Alessandra!

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