Procura su pratica Suap sottoscritta digitalmente

Buongiorno,

dall’art. 16 recentemente aggiunto alla parte IV degli allegati al DPR 160/2010, io capisco che la procura da allegare alle pratiche suap può ora essere sottoscritta anche digitalmente , dal delegante , e non solo con firma autografa come ancora il portale (impresainungiorno) riporta;

capisco giusto?
grazie :slight_smile:

art. 16 comma 1 DPR160/2010
L’istanza e i relativi allegati sono predisposti dal richiedente in formato elettronico e sottoscritti digitalmente nei modi previsti dal Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e dal CAD.

Ad usi di tutti, stiamo parlando dell’'allegato al D.M. 12 novembre 2021, le cui disposizioni sostituiscono e abrogano quelle del vecchio allegato al DPR 160/2010 ai sensi di quanto disposto, rispettivamente, dagli artt. 1, comma 1, e 3, comma 1, del medesimo D.M. 12 novembre 2021, a decorrere dal 3 dicembre 2021

Il rimando esplicito al CAD, a parere mio, apre la possibilità a varie ipotesi di validità alternative alla sola firma digitale che, comunque, resta valida. Sul punto vedi l’art. 65 del CAD:

Art. 65. Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica

1. Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici ai sensi dell’articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide:

a) se sottoscritte mediante una delle forme di cui all’articolo 20;

b) ovvero, quando l’istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), la carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi;

b-bis) ovvero formate tramite il punto di accesso telematico per i dispositivi mobili di cui all’articolo 64-bis;

c) ovvero sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d’identità;

c-bis) ovvero se trasmesse dall’istante o dal dichiarante dal proprio domicilio digitale iscritto in uno degli elenchi di cui all’articolo 6-bis, 6-ter o 6-quater ovvero, in assenza di un domicilio digitale iscritto, da un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal Regolamento eIDAS. In tale ultimo caso, in assenza di un domicilio digitale iscritto, la trasmissione costituisce elezione di domicilio digitale speciale, ai sensi dell’articolo 3-bis, comma 4-quinquies, per gli atti e le comunicazioni a cui è riferita l’istanza o la dichiarazione. Sono fatte salve le disposizioni normative che prevedono l’uso di specifici sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario.

[1-bis. ABROGATO]

1-ter. Il mancato avvio del procedimento da parte del titolare dell’ufficio competente a seguito di istanza o dichiarazione inviate ai sensi e con le modalità di cui al comma 1 comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare dello stesso.

2. Le istanze e le dichiarazioni di cui al comma 1 sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento. (584)

[3. ABROGATO ]

4. Il comma 2 dell’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è sostituito dal seguente: «2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall’articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82».

Ma se fai sottoscrivere digitalmente la procura al delegante, che è il titolare o il legale rappresentante, tanto vale che gli fai sottoscrivere digitalmente la pratica, no?

questo sì… ma magari, il dichiarante invia una procura firmata a Tizio e Tizio poi si prenderà il suo tempo nel presentare la pratica

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