Produttore agricolo itinerante

Buongiorno,
gli imprenditori agricoli possono esercitare la vendita al dettaglio, anche in forma temporanea, dei prodotti provenienti in misura prevalente dall’azienda agricola con più modalità, compresa la vendita su aree pubbliche in forma itinerante.
Il miele rientra tra questo tipo di prodotti dico bene?
La vendita è sottoposta al regime della semplice comunicazione al Comune in cui ha sede l’impresa agricola, ciò significa che lo stesso non necessita di alcuna licenza itinerante (e di conseguenza non ci sarebbero le classiche limitazioni del commercio itinerante quali il tempo strettamente necessario alle operazioni di vendita e il divieto di posizionamento di banchi a terra)?
Grazie

L’attività è regolamentata dal d.lgs. 228/2001 e come correttamente scrivi anche per la vendita di miele da parte di produttore agricolo in forma itinerante si applica la comunicazione.
Il d.lgs. 114/98 non si applica a tali forme di vendita.
Tuttavia devi verificare se nella normativa regionale o nel regolamento comunale per il commercio su AAPP non ci siano limitazioni.
Infine tieni conto che anche in assenza di espresse limitazioni il posizionamento a terra o l’occupazione prolungata nel tempo possono far scattare sanzioni per esercizio dell’attività in assenza di titolo (es. concessione suolo, comunicazioni art. 4 comma 4 del d.lgs. 228/2001,…).

Grazie.
Probabilmente la soluzione migliore sarebbe la concessione suolo pubblico.
Trattandosi di produttore agricolo si potrebbe seguire un iter “speciale” (semplice richiesta a cui segue concessione) oppure va comunque individuato con la classica procedura un posteggio isolato che poi verrà assegnato tramite bando?
L’art. 28 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114 (a cui fa riferimento l’art. 4 D.lgs. n. 228 del 2001 che dice che "la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo) non lo specifica e la L.R. 06/2010 della Lombardia nemmeno.

Direi che prima della domanda “come?” bisognerebbe avere ben chiara la risposta a quella relativa al “perché?”: perché si dovrebbe seguire un “iter speciale” per assegnare un posteggio su area pubblica ad uno specifico produttore agricolo che vende miele?

Se sei in Lombardia, disciplina e modalità di assegnazione dei posteggi mercatali riservati ai produttori agricoli sono indicati al punto 3.2.6 della DGR 14 dicembre 2020, n. 4054.

P.S.:

Le modalità e le condizioni precise per la vendita in forma itinerante, anche per quella effettuata dai produttori agricoli ai sensi dell’art. 4/2° comma del D.L.vo 228/01, sono solitamente specificate nel regolamento comunale per il commercio su area pubblica, come diceva AlbertoV.

Se nel vostro regolamento non è indicato nulla, resta sempre valido il significato letterale della locuzione “in forma itinerante”, in base alla quale deve ritenersi che l’occupazione occasionale del
suolo pubblico può essere giustificata unicamente per il tempo necessario a soddisfare le
richieste da parte dell’utenza. In tal senso, vedasi risoluzione MISE N. 174892 del 29 settembre 2015.

Perchè i produttori agricoli godono di un regime speciale chiamiamolo così, e perchè non parlo di posteggio in area mercatale ma di semplice occupazione suolo pubblico. Esistono molti Comuni che (pur non potendo a mio avviso) rilasciano concessioni suolo pubblico ad itineranti senza indire alcun bando, quindi mi chiedevo se almeno per i produttori agricoli questa procedura potesse essere diretta per le premesse che ho indicato (ed in assenza di disposizioni specifiche).
Grazie

Quello che fanno certi Comuni lo sappiamo, e sappiamo anche che i produttori agricoli godono di un regime speciale.

La mia domanda, a cui si dovrebbe rispondere anche nell’eventuale predisposizione di un provvedimento, è: perché si deve istituire un nuovo posteggio su area pubblica e lo si deve assegnare ad un determinato produttore agricolo?

Le modalità e le condizioni precise per la vendita in forma itinerante, anche per quella effettuata dai produttori agricoli ai sensi dell’art. 4/2° comma del D.L.vo 228/01, sono solitamente specificate nel regolamento comunale per il commercio su area pubblica, come diceva AlbertoV.

Se nel vostro regolamento non è indicato nulla, resta sempre valido il significato letterale della locuzione “in forma itinerante”, in base alla quale deve ritenersi che l’occupazione occasionale del
suolo pubblico può essere giustificata unicamente per il tempo necessario a soddisfare le
richieste da parte dell’utenza. In tal senso, vedasi risoluzione MISE N. 174892 del 29 settembre 2015.

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Concordo con Marco,

se non occasionale e temporaneo (e a volte nemmeno quello), il suolo pubblico andrebbe sempre concesso con bando, ancor meglio se si tratta di un “posteggio”. Altri imprenditori itineranti potrebbero richiederti la stessa cosa (es.furgoni per la somministrazione), e con criterio potresti assegnare?

Il regime speciale imprenditori agricoli vale per il registro imprese e credo, ai fini fiscali.

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Ringrazio per le varie risposte.
Giusto per chiarire, parlavo di forma occasionale/temporanea, praticamente quello che fa un itinerante normale ma per 4 ore circa invece delle classiche 1-2 che normalmente sono catalogate nella dicitura “tempo strettamente necessario per le operazioni di vendita” (in moltissimi paesi un esempio comune di quest’ultimo caso sono i fruttivendoli itineranti).
Il regime speciale per gli agricoltori vale anche per altri campi perciò, visto che alcuni decreti/leggi non sono molto chiari, chiedevo un confronto di idee: ad esempio la frase - “Qualora si intenda esercitare la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l’utilizzo di un posteggio, la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo, ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 114/98” parla di comunicazione, che vale anche per l’avvio attività a differenza di un normale itinerante per cui viene richiesta Scia a cui segue rilascio licenza; allo stesso modo, giusto o non giusto che sia, molti regolamenti comunali lasciano intendere che, addirittura per i posteggi delle aree mercatali, basti una semplice domanda per procedere all’assegnazione posteggio imprenditore agricolo previa verifica dei requisiti, senza procedere ad alcun bando.
Dopodiché sono d’accordissimo con le vostre tesi secondo cui sarebbe cosa equa indire un bando per l’assegnazione di un posteggio, per quanto temporaneo e non in area mercatale.
Grazie

Bè certo, gli imprenditori agricoli inviano comunicazione e non scia, ai sensi del d. Lgs 228.

Ma la questione del posteggio deve essere ricondotta alla decennale discussione sulle aree pubbliche /Bolkestein : nel 2010 col d. Lgs 59 le aree pubbliche vennero inserite nell applicazione della Bolkestein considerandole nell alveo dei beni scarsamente disponibili (art 16) e quimdi da assoggettare a procedura di selezione tra i concorrenti.

Poi sappiano tutti che ci furono 10 - 11 anni di proroghe e infine un governo le tolse dalla Bolkestein assogettando la loro assegnazione a semplice domanda.

Ma sappiamo altrettanto che copiosa giurisprudenza impone di mettere le aree pubbliche (in realtà la discussione fu sulle concessioni balneari ma è lo stesso), a procedura di bando, disapplicando la illegittima norma nazionale per quella UE.

Poi chiaro che ciascuno fa ciò che vuole, anche se a mio modesto parere, non dovrebbe essere così.

P. S
Alla scia non mi risulta faccia seguito rilascio di autorizzazione

Buona domenica

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