Per la precisione, ad uso di tutti i lettori, il comma 2 (secondo peridio) dell’art. 4 del d.lgs. n. 228/01, recita:
Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all’aperto o destinate alla produzione primaria nell’ambito dell’azienda agricola, nonché per la vendita esercitata in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali, non è richiesta la comunicazione di inizio attività.
Il successivo comma 4, dispone:
Qualora si intenda esercitare la vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, la comunicazione è indirizzata al sindaco del comune in cui si intende esercitare la vendita […]
Da qui il dilemma: se si tratta di un “locale” occorre la comunicazione anche se tale locale è all’interno dell’azienda? La risposta più probabile è sì. La comunicaizone non è dovuta solo quando è fatta direttamente all’aperto, quindi quando è qualcosa di estemporaneo e non strutturato. Rammenta che i prodotti trasformati non sono più “primari”,sono conserve alimentari (poi è vero che occorrerebbe trovare un confine certo fra le due fattispecie). Una serra, però, ci potrebbe stare.
Per altre cose vedi qua:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=53531.0