Produttore Agricolo vendita su area privata ad accesso pubblico

“Il produttore agricolo può sostare in un parcheggio privato ad accesso pubblico (ad esempio, presso un distributore). In questo caso, l’area privata ad accesso pubblico deve essere trattata come concessione pubblica o come area totalmente privata? Si consideri il Codice della Strada, che si applica anche alle aree private ad accesso pubblico. Grazie.”

Ti riferisci alla vendita diretta di prodotti agricoli in forma itinerante?
L’area di un distributore di carburante configura una situazione un po’ particolare: è vero che il distributore è “ad uso pubblico”, ma se il benzinaio installa una fioriera o posiziona un tavolo con due sedie gli fate pagare il plateatico perché starebbe occupando il suolo pubblico? Non credo. La definizione “ad uso pubblico” significa che l’impianto può cedere il carburante per autotrazione a chiunque ne faccia richiesta.
Generalmente, i Comuni hanno un regolamento che prevede che ai produttori agricoli che esercitano la vendita di propri prodotti in forma itinerante si applicano le medesime disposizioni relative al commercio su aree pubbliche, modalità e tempi di sosta compresi.

Se invece ti riferisci ad un’attività di vendita al dettaglio non in forma itinerante da parte di un produttore agricolo (che sarebbe subordinata a semplice comunicazione), la possibilità di esercitarla nell’area di un distributore di carburante è subordinata alla disciplina regionale derivata dall’art. 28 del D.L. 98/2011.

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