Produzione e commercio oggettistica

arriva una scia per apertura commercio vicinato. ufficiosamente il proprietario dice che vuole cambiare la scia perchè in realtà è attività che produce e vende oggettistica (targhe, trofei, portachiavi ecc), tagliandola con un macchinario (stampante) laser che taglia e colora, in una sezione di altro immobile classificato come D1 opifici. da visura, risulta codice ateco 18.12 e impresa inattiva. quindi sarebbe artigianato? e la prima scia che oramai l’ufficio ha trattato come vicinato? grazie

Cerco di fare sintesi per tutti i lettori.

Il codice ateco è una classificazione della CCIAA. Può essere un indizio ma il SUAP ragiona in altro modo: l’attività svolta, valutata da un punto di vista oggettivo/sostanziale, entra nel campo applicativo di questa o quella legge? Se sì, si applicano le relative procedure o le relative sanzioni.

Per commercio al dettaglio si intende l’acquisto di prodotti già realizzati da terzi e la rivendita di questi al consumatore finale. Il valore aggiunto è minimo, al più il salumiere affetta un proscritto ma sempre prosciutto resta (per fare un esempio banale).

Per vendita diretta si intende, invece, la cessione al consumatore finale dei prodotti realizzati direttamente dal venditore. In genere, siamo di fronte ad artigiani ma non è detto. Affinché la vendita diretta sfugga dal campo applicativo della normativa sul commercio (quindi niente SCIA per esercizio di vicinato), occorre che i prodotti siano venduti nei locali di produzione o attigui.

Nel tuo caso, se il soggetto è un produttore di oggettistica e vende al dettaglio presso i locali di produzione, allora può comunicare la cessazione dell’esercizio di vicinato. Non occorre altra SCIA: l’attività è libera (al netto di nome regionali creative :blush: ). Magari non vuole cessare perché, in via non prevalente, vede anche oggetti non prodotti da lui stesso.