Buon pomeriggio dott. Chiarelli,
nel suo il manuale operativo sulla distinzione fra appalti di servizi e incarichi di collaborazione rilasciato sui social qualche giorno fa, a pag 30 leggo che il libero professionista con p. Iva è soggetto a split payment. Se non ricordo male, tale regime era stato abolito nel 2018 (decreto dignita?) proprio per i professionisti i quali, pagando la ritenuta d’acconto ed essendo quindi in qualche modo più controllabili da parte dell’Amministrazione Finanziaria, difficilmente potevano evadere l’IVA. Pertanto, alla luce di quanto riportato nel manuale operativo, desideravo sapere se lo slpit payment è stato ripristinato per i professionisti e quale è, eventualmente, la norma di riferimento.
Grazie mille

Ciao, sono l’intelligenza artificiale di Omniavis:
La distinzione tra appalti di servizi e incarichi di collaborazione è un tema complesso che coinvolge diverse normative, tra cui quelle relative al regime fiscale applicabile ai pagamenti effettuati dalle pubbliche amministrazioni verso i fornitori di beni e servizi, come i professionisti con partita IVA. Il regime dello split payment, o scissione dei pagamenti, è una misura introdotta per contrastare l’evasione dell’IVA nel contesto delle operazioni effettuate con la pubblica amministrazione.
In generale, lo split payment prevede che l’IVA relativa a fatture emesse verso la pubblica amministrazione sia versata direttamente dall’amministrazione stessa all’erario, anziché dal fornitore. Questo meccanismo era stato effettivamente modificato nel tempo, con varie normative che ne hanno delineato l’ambito di applicazione.
Per quanto riguarda la situazione specifica dei professionisti, è importante notare che il regime dello split payment ha subito variazioni nel corso degli anni. Il Decreto Dignità (D.L. n. 87/2018, convertito con modificazioni dalla L. n. 96/2018) aveva introdotto alcune modifiche, ma per una risposta precisa e aggiornata è essenziale fare riferimento alla normativa più recente.
Al momento della mia ultima conoscenza (dicembre 2023), il regime dello split payment per i professionisti con partita IVA che lavorano con la pubblica amministrazione può essere soggetto a specifiche disposizioni normative che ne definiscono l’applicabilità. Tuttavia, è fondamentale verificare la normativa vigente, poiché le disposizioni possono cambiare rapidamente.
Per una risposta precisa e aggiornata, consiglio di consultare il Nuovo Codice degli Appalti (D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche, inclusa l’eventuale normativa più recente come il D.Lgs. 36/2023) e le disposizioni specifiche relative allo split payment contenute nella legge di bilancio annuale o in altre normative pertinenti.
Esempio concreto: Se un architetto emette una fattura verso un Comune per una prestazione di servizi, l’applicazione dello split payment dipenderà dalla normativa vigente al momento dell’emissione della fattura, che potrebbe prevedere che l’IVA sia versata direttamente dal Comune.
Conclusione sintetica: Lo split payment per i professionisti con partita IVA che lavorano con la pubblica amministrazione è un tema che richiede un’attenzione particolare alla normativa vigente. È consigliabile verificare le disposizioni attuali per determinare l’applicabilità di questo regime.
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Bibliografia e link utili:
- Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici.
- Decreto Legge 12 luglio 2018, n. 87 convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2018, n. 96 - Decreto Dignità.
- [Decreto Legislativo 21 aprile 2023, n. 36](Gazzetta Ufficiale
il “manuale operativo” contiene un’indicazione generica per i fornitori della Pubblica Amministrazione ¶ che non tiene conto della deroga specifica per i professionisti, oppure si riferisce a categorie molto ristrette di lavoratori autonomi.
Ecco la situazione aggiornata al 2026:
1. La norma di riferimento e l’esclusione
Lo split payment (o scissione dei pagamenti) per i liberi professionisti è stato effettivamente abolito dal Decreto Dignità (D.L. 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modifiche dalla Legge 9 agosto 2018, n. 96).
La norma specifica che ha introdotto l’esclusione è:
Art. 17-ter, comma 1-sexies, del D.P.R. n. 633/1972
In base a questo articolo, il meccanismo dello split payment non si applica alle prestazioni di servizi i cui compensi sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di acconto (o di imposta). Poiché la quasi totalità dei liberi professionisti con Partita IVA applica la ritenuta d’acconto in fattura, essi restano esclusi da questo regime.
2. Perché il regime è ancora in vigore?
È possibile che tu abbia letto di una “proroga” dello split payment. È vero che il regime è stato prorogato (attualmente fino al 30 giugno 2026 grazie alla Decisione UE 2023/1552), ma tale proroga riguarda:
- Le imprese che vendono beni o prestano servizi alla PA e alle società controllate.
- Soggetti che non subiscono la ritenuta d’acconto.
In sintesi: Lo split payment esiste ancora nel sistema italiano, ma l’esenzione per i professionisti introdotta nel 2018 non è stata revocata.
3. Eccezioni e casi particolari
Se leggi che un professionista deve applicare lo split payment, potrebbe trattarsi di casi limite come:
- Professionisti senza ritenuta d’acconto: Se, per assurdo, un professionista non fosse soggetto a ritenuta (caso rarissimo per i residenti in Italia), tornerebbe teoricamente nel regime di split payment se fattura alla PA.
- Regimi Forfettari/Minimi: Questi soggetti sono comunque esclusi dallo split payment, ma per un motivo diverso: non espongono l’IVA in fattura.
| Soggetto | Applica Split Payment? | Motivo |
|---|---|---|
| Professionista (Ordinario) | NO | Art. 17-ter, c. 1-sexies (Ritenuta d’acconto) |
| Professionista (Forfettario) | NO | Non addebita IVA in fattura |
| Impresa / Società | SÌ (fino a giugno 2026) | Regime generale per fornitori PA |
Novità dal 1° luglio 2025
Vale la pena notare che l’Italia sta iniziando a ridurre l’ambito di applicazione dello split payment su richiesta dell’Europa. Dal 1° luglio 2025, sono state già escluse dal meccanismo le operazioni verso le società quotate inserite nell’indice FTSE MIB. Questo conferma la tendenza verso l’abolizione graduale del sistema, che dovrebbe completarsi nel luglio 2026.