Buongiorno,
questo fine settimana nel nostro comune si svolgerà un mercatino dell’usato, caratterizzato dalla presenza di diversi espositori che propongono e promuovo il riuso. Nella Delibera di Giunta di riconoscimento riportiamo come riferimento normativo il Programma nazionale di prevenzione rifiuti, approvato con decreto direttoriale 7 ottobre 2013 nel quale il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio afferma che ‘il riutilizzo nelle sue diverse forme ricopre un ruolo fondamentale e rientra a pieno nel campo della prevenzione. La Direttiva [europea] definisce, all’art. 3, paragrafo 13), il «riutilizzo» come qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti. Nell’ordinamento nazionale, il riutilizzo dei prodotti è disciplinato dall’art.180-bis del D.Lgs. n. 152/2006 che, in particolare, stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni debbano promuovere, nell’esercizio delle rispettive competenze, iniziative dirette a favorire il riutilizzo dei prodotti.
Tuttavia tale articolo rubricato “Riutilizzo di prodotti e preparazione per il riutilizzo dei rifiuti” è stato di recente abrogato dall’art. 7, comma 1, lett. a), D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116. Ci chiediamo quindi se il PNPR sia ancora in vigore e se nonostante l’articolo sia stata abrogato, possa ritenersi ancora in vigore il principio ivi contenuto. Chiediamo anche se secondo voi, data la natura degli oggetti in vendita al mercatino 8che appunto sono vecchi e usati), debba essere fatta una prescrizione ai venditori in merito alla sicurezza dei prodotti posti in vendita (se ad esempio un partecipante vende un oggetto usato che si rivela essere pericoloso per l’acquirente).
Ringrazio come sempre per la disponibilità
La legittimazione all’iniziativa NON risiedeva nella norma abrogata ma nel principio che ne era alla base.
Quindi potete ben confermare l’iniziativa