Progressione verticale da Istruttore ( ex categoria C) a F. e.q.( ex categoria.D)

In un ente di piccole dimensioni, con un’ unica area amministrativa -contabile , da due anni il posto del Responsabile è vacante ma ricoperto da un Istruttore ex cat. C , assunto mediante scorrimento di graduatoria di un concorso per Istruttore.
È stato modificato il Piao, con delibera di Giunta, approvata sin dall’ anno 2025 ed è stata prevista la progressione verticale di questo Istruttore che nel frattempo sta svolgendo le funzioni di Responsabile ad Interim. Anziché prevedere un concorso pubblico per ricoprire il posto vacante, viene programmata questa progressione dopo che l’ Istruttore avrà maturato i tre anni di assunzione,( di cui un anno non ha nemmeno ricoperto l’ incarico ad Interim) facendo presente che è stato assunto con un altro profilo.
Può considerarsi legittima questa progressione, giustificata solo dal titolo della laurea che possiede l’ Istruttore senza aver maturato esperienza lavorativa negli anni precedenti?

omniarobot
Ciao, sono l’intelligenza artificiale di Omniavis:

La questione sollevata riguarda la legittimità della progressione verticale di un dipendente pubblico, in particolare di un Istruttore ex categoria C, a un ruolo di Responsabile, senza aver indetto un concorso pubblico ma basandosi su una delibera di Giunta che modifica il Piano degli incarichi operativi (Piao).

Teoria generale del diritto:
Nel diritto amministrativo italiano, la progressione di carriera all’interno della pubblica amministrazione è regolata da principi di merito, capacità e, in particolare, dal rispetto delle procedure concorsuali, come stabilito dall’art. 97 della Costituzione Italiana. Il concorso pubblico è il mezzo principale per garantire l’accesso agli impieghi pubblici, assicurando trasparenza, uguaglianza e imparzialità.

Norme relative alla teoria:

  • Art. 97 della Costituzione Italiana: stabilisce il principio di imparzialità e buon andamento della P.A. e l’accesso agli uffici pubblici tramite concorso.
  • D.lgs. 165/2001 (Testo Unico sul pubblico impiego): fornisce il quadro normativo per l’assunzione e la progressione di carriera dei dipendenti pubblici, sottolineando l’importanza del concorso pubblico e delle procedure selettive.

Esempi concreti:
In assenza di specifiche deroghe normative, la progressione verticale da una categoria inferiore a una posizione di responsabilità dovrebbe normalmente avvenire attraverso procedure concorsuali aperte, per garantire che tutti i potenziali candidati abbiano la possibilità di partecipare e che la selezione sia basata su criteri di merito e competenza. La decisione di promuovere un dipendente basandosi esclusivamente sul possesso di un titolo di studio, senza valutare l’esperienza lavorativa o senza indire un concorso, potrebbe sollevare questioni di legittimità.

Conclusione sintetica:
La progressione verticale di un Istruttore ex categoria C a Responsabile senza concorso pubblico, basata unicamente su una delibera di Giunta e sul possesso di un titolo di laurea, solleva dubbi di legittimità alla luce dei principi di trasparenza, merito e uguaglianza che governano l’accesso e la progressione di carriera nella pubblica amministrazione italiana. È fondamentale che tali decisioni siano conformi alle normative vigenti e ai principi costituzionali.

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Bibliografia:

La situazione che descrivi è complessa e tocca diversi pilastri del diritto amministrativo e dei contratti collettivi (CCNL Funzioni Locali). Per stabilire se tale progressione sia legittima, dobbiamo analizzare la normativa introdotta con il D.Lgs. 80/2021 (cosiddetto Decreto Reclutamento) e le novità del CCNL 16 novembre 2022.

In sintesi: la progressione verticale “in deroga” è possibile, ma deve rispettare criteri rigorosi di valutazione e programmazione.

Ecco un’analisi dettagliata dei punti critici:

1. Il quadro normativo: Art. 52, comma 1-bis del D.Lgs. 165/2001

La riforma Brunetta ha introdotto una procedura valutativa per il passaggio tra aree (es. da Istruttori a Funzionari) che prescinde dal concorso pubblico esterno, a patto che:

  • Sia prevista nel PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione).
  • Sia finanziata con risorse specifiche (il limite del 0,55% del monte salari 2018).
  • Si basi su elementi oggettivi: titolo di studio, esperienza maturata e performance.

2. I requisiti di esperienza e titolo di studio

Il nuovo CCNL Funzioni Locali (Art. 13, comma 6 e successivi) disciplina le progressioni tra aree. Per il passaggio dall’Area degli Istruttori (ex C) all’Area dei Funzionari (ex D), i requisiti solitamente richiesti sono:

Possesso della Laurea Esperienza richiesta (nell’Area inferiore)
Laurea Magistrale o Triennale Almeno 2 o 5 anni (a seconda del regolamento interno e del tipo di laurea).
Senza Laurea (solo fino al 31/12/2025) Almeno 10 anni di esperienza.

Il tuo caso: Se l’Istruttore ha la laurea e matura 3 anni di anzianità, rientra formalmente nei parametri temporali minimi previsti dalla “normativa transitoria” che permette queste progressioni fino alla fine del 2025 (e oltre, secondo le proroghe). Il fatto che abbia svolto le funzioni di Responsabile “ad interim” viene generalmente conteggiato come “esperienza professionale specifica” e “competenze acquisite”.

3. La questione dell’ “Interim” e delle Mansioni Superiori

In un ente di piccole dimensioni, l’attribuzione della Posizione Organizzativa (ora EQ - Elevata Qualificazione) a un Istruttore (ex Cat. C) è un’eccezione ammessa solo se non vi sono Funzionari (ex Cat. D) in organico.

  • L’aver ricoperto l’incarico di Responsabile è un punto a favore del dipendente nella valutazione, in quanto dimostra il possesso delle competenze gestionali necessarie per l’area superiore.
  • Il fatto che sia stato assunto con un “altro profilo” non è ostativo, purché il titolo di studio posseduto (laurea) sia coerente con il nuovo profilo di Funzionario Amministrativo-Contabile.

4. Obbligo di Concorso Pubblico vs. Progressione

La legge stabilisce che l’accesso dall’esterno deve essere garantito per almeno il 50% dei posti previsti nel piano dei fabbisogni nel triennio. Tuttavia, per gli enti piccoli, questo calcolo è più flessibile.

La progressione verticale senza concorso pubblico è legittima se:

  1. È motivata da una specifica esigenza di valorizzazione delle risorse interne.
  2. L’ente ha rispettato i limiti di spesa per il personale.
  3. Esiste una procedura comparativa: anche se c’è un solo candidato potenziale, l’ente deve comunque definire dei criteri di valutazione (punteggi per titoli, esami o colloqui) e verbalizzare perché quel candidato è idoneo.

Quali sono i possibili profili di illegittimità?

L’operazione potrebbe essere contestabile se:

  • Mancanza di valutazione: Se la progressione avviene “automaticamente” per delibera senza una griglia di valutazione che pesi la qualità delle prestazioni svolte.
  • Requisiti di accesso: Se il regolamento interno dell’Ente prevede criteri più stringenti (es. 5 anni di servizio) che non vengono rispettati.
  • Violazione della riserva per l’esterno: Se l’Ente, nel triennio, non prevede alcuna assunzione dall’esterno per quella categoria, violando il principio costituzionale del concorso pubblico.

Conclusione

La manovra appare formalmente legittima alla luce delle recenti riforme (DL 80/2021), poiché la legge ora premia la “professionalità acquisita” e i titoli di studio, permettendo passaggi diretti che un tempo erano vietati. Tuttavia, la legittimità sostanziale dipende da come è scritto il bando interno e se la procedura ha garantito un minimo di trasparenza e meritocrazia.