Progressioni verticali nella PA: valutabili solo i corsi con esame finale superato, altrimenti violato il principio di merito | Il Giornale dei Comuni https://share.google/WS4iCCVoexgFCMmYe

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TAR Arezzo: Progressioni economiche legittime solo con corsi ad esame finale superato per garantire il principio di merito

CONTENUTO

Secondo un recente orientamento espresso dal TAR Arezzo, nell’ambito delle procedure per le progressioni economiche all’interno della Pubblica Amministrazione, risulta illegittimo attribuire punteggio alla mera frequenza di corsi di aggiornamento. Il giudice amministrativo ha chiarito che, per rispettare il principio di merito, è necessaria la valutazione del solo superamento di un esame finale o, in alternativa, una chiara certificazione delle competenze acquisite.

Il ragionamento giuridico si fonda sulla necessità di garantire criteri selettivi e meritocratici nelle progressioni di carriera. Nello specifico, il tribunale richiama il quadro normativo delineato dal D.Lgs. 150/2009:

  • L’art. 23 del D.Lgs. 150/2009 disciplina le progressioni economiche, che devono essere basate su criteri di merito e selettività.
  • L’art. 18, comma 2, del D.Lgs. 150/2009 rafforza l’obbligo per le amministrazioni di promuovere il merito e il miglioramento della performance individuale.

Il TAR sottolinea che la contrattazione decentrata non dispone di un potere assoluto nella definizione dei criteri: non può, infatti, prevedere punteggi determinanti per elementi privi di una verifica oggettiva (come la sola presenza a un corso), poiché ciò vanificherebbe la natura concorsuale e meritocratica della procedura, trasformandola in un automatismo legato all’anzianità o alla semplice partecipazione formale.

CONCLUSIONI

L’effetto pratico della decisione è l’obbligo per le amministrazioni di ridefinire i bandi per le progressioni economiche, escludendo dal computo dei titoli i corsi privi di valutazione finale. Solo la certificazione del superamento di una prova garantisce che l’accrescimento professionale sia effettivo e valutabile ai fini della carriera.

IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA

  • Per il Dipendente: è fondamentale accertarsi che i corsi di formazione frequentati prevedano un test finale o il rilascio di un’attestazione di profitto. La semplice partecipazione non garantisce più un vantaggio nelle graduatorie interne. I dirigenti e i responsabili del personale devono prestare attenzione nella redazione dei criteri di ripartizione del punteggio per evitare l’annullamento degli atti e possibili contestazioni davanti alla Corte dei Conti per l’attribuzione indebita di benefici economici.
  • Per il Concorsista: il tema rientra pienamente nel Diritto Amministrativo, con particolare riferimento al Pubblico Impiego e alla riforma della performance (D.Lgs. 150/2009). È un esempio applicativo del principio costituzionale di buon andamento (Art. 97 Cost.) declinato attraverso il criterio della selettività nelle carriere pubbliche.

PAROLE CHIAVE

Progressioni economiche, TAR Arezzo, Principio di merito, D.Lgs. 150/2009, Valutazione competenze, Pubblica Amministrazione, Performance.

ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI

  1. TAR Arezzo: Orientamento giurisprudenziale che sancisce l’illegittimità della valutazione di corsi senza esame finale nelle progressioni.
  2. D.Lgs. 150/2009, art. 23: Norma che definisce i criteri di merito e selettività per le progressioni economiche orizzontali.
  3. D.Lgs. 150/2009, art. 18, comma 2: Disposizione che vincola le amministrazioni a premiare il merito e la qualità della performance.

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Nota: Le sintesi fornite sono generate automaticamente grazie a Gemini (analisi della notizia di origine) e ChatGPT modificato da Omniavis. Puoi chiedere il parere di un esperto umano qui nel forum o continuare la conversazione sulla nostra piattaforma: https://espertorisponde.omniavis.it/. Per una consulenza specifica da parte del team Omniavis inviaci una email a info@omniavis.it. Per un feedback sulla qualità della sintesi invia una email a Marco Scarselli

Sarebbe meglio dare al corso senza esame finale un punteggio notevolmente inferiore però comunque non nullo, perché il merito non diventi fine a se stesso a scapito della formazione utile per il lavoro pur non dando voti