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Corte di Giustizia UE n. C‑810/24: illegittimo il diritto di prelazione del promotore nel project financing

CONTENUTO

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la sentenza 5 febbraio 2026, causa C‑810/24, ha sancito l’incompatibilità del diritto di prelazione del promotore con l’ordinamento eurounitario. Tale istituto, precedentemente disciplinato dall’art. 183, comma 15, del D.Lgs. 50/2016 e trasposto nell’art. 36 del D.Lgs. 36/2023, è stato ritenuto lesivo dei principi di concorrenza effettiva e parità di trattamento sanciti dagli articoli 3 e 41 della Direttiva 2014/23/UE e dall’art. 49 TFUE.

Secondo i giudici europei, la possibilità per il promotore di pareggiare l’offerta migliore presentata in sede di gara altera il confronto competitivo. La pronuncia ha una portata dirompente in quanto i suoi effetti operano ex tunc: ciò obbliga i giudici nazionali alla disapplicazione immediata della norma interna contrastante.

L’ANAC, a seguito di tale arresto giurisprudenziale, ha formulato proposte operative per gestire la transizione:

  • Sostituzione della prelazione con strumenti alternativi che premino l’iniziativa privata senza distorcere la gara.
  • Potenziamento della capacità tecnica delle stazioni appaltanti nella valutazione delle proposte.
  • Limitazione del Partenariato Pubblico-Privato (PPP) esclusivamente ai casi di reale valore aggiunto.
  • Garanzia di una corretta allocazione dei rischi tra parte pubblica e privata.

Le amministrazioni sono ora chiamate a una valutazione caso per caso sulle procedure in corso, adottando un approccio differenziato a seconda dello stato di avanzamento della gara.

CONCLUSIONI

La sentenza segna la fine del diritto di prelazione nel project financing italiano. Le pubbliche amministrazioni non possono più applicare le norme nazionali che lo prevedono, dovendo invece privilegiare modelli di gara che garantiscano il massimo confronto concorrenziale sin dalla fase di sollecitazione del mercato.

IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA

  • Per il Dipendente: è necessaria l’immediata revisione dei bandi di gara in corso che prevedono la prelazione. La mancata disapplicazione della norma interna (art. 36 D.Lgs. 36/2023) alla luce della sentenza UE espone l’amministrazione a ricorsi certi e a possibili profili di responsabilità per danno erariale in caso di procedure annullate o risarcimenti danni.
  • Per il Concorsista: il tema afferisce al Diritto Amministrativo (Contratti Pubblici) e al Diritto dell’Unione Europea. È fondamentale conoscere il rapporto tra fonti (primazia del diritto UE e disapplicazione), l’istituto del Project Financing e l’evoluzione dal vecchio al nuovo Codice dei Contratti Pubblici.

PAROLE CHIAVE

Project financing, Diritto di prelazione, CGUE, ANAC, Codice dei Contratti Pubblici, Concorrenza, Partenariato Pubblico-Privato.

ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI

  1. Sentenza Corte di Giustizia UE 5 febbraio 2026, causa C‑810/24: dichiara l’incompatibilità della prelazione del promotore con il diritto UE.
  2. Art. 183, c. 15, D.Lgs. 50/2016: norma nazionale che prevedeva il diritto di prelazione nel precedente Codice Appalti.
  3. Art. 36 D.Lgs. 36/2023: attuale disposizione nazionale sul project financing (ora soggetta a disapplicazione per la parte sulla prelazione).
  4. Direttiva 2014/23/UE (Art. 3 e 41): norme europee sulle concessioni che tutelano la parità di trattamento.
  5. Art. 49 TFUE: principio del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea relativo alla libertà di stabilimento e concorrenza.

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