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CGUE causa C-810/24: incompatibilità del diritto di prelazione nel project financing e ricorso all’autotutela

CONTENUTO

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la sentenza CGUE del 5 febbraio 2026, causa C-810/24, ha sancito un principio di fondamentale importanza per il mercato dei contratti pubblici: il diritto di prelazione del promotore nel project financing è incompatibile con l’ordinamento eurounitario.

Secondo l’organo giudicante, tale meccanismo altera la libera concorrenza tra gli operatori economici. La problematica principale riguarda la gestione delle gare già avviate che prevedono tale clausola. La soluzione individuata dalla giurisprudenza per ristabilire la legalità consiste nell’esercizio del potere di annullamento in autotutela, ai sensi dell’art. 21-nonies l. 241/1990, seguito dalla ripubblicazione della procedura depurata dal diritto di prelazione.

In tale scenario, pur venendo meno il vantaggio competitivo del promotore, resta ferma la possibilità di un rimborso delle spese sostenute da quest’ultimo, ma esclusivamente nei limiti previsti dalla legge. Il quadro normativo di riferimento per queste operazioni si rinviene nell’art. 193 d.lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici), che disciplina la finanza di progetto, in combinato disposto con le regole generali sull’attività amministrativa.

CONCLUSIONI

L’effetto pratico della pronuncia è l’obbligo per le stazioni appaltanti di espungere la prelazione dai bandi di gara. Per le procedure in corso, la PA deve agire in autotutela per evitare infrazioni comunitarie, garantendo al promotore uscente solo il ristoro delle spese documentate e nei limiti legali, senza alcuna garanzia di aggiudicazione preferenziale.

IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA

  • Per il Dipendente: è necessario monitorare le procedure di project financing pendenti regolate dall’art. 193 d.lgs. 36/2023. Qualora sia prevista la prelazione, occorre avviare i procedimenti di annullamento d’ufficio ex art. 21-nonies l. 241/1990 per evitare profili di illegittimità dell’atto e potenziale responsabilità erariale derivante da procedure di infrazione o ricorsi vittoriosi. Particolare attenzione va posta al calcolo del rimborso spese per il promotore.
  • Per il Concorsista: il tema ricade nell’ambito del Diritto Amministrativo (autotutela e autotutela doverosa) e della Legislazione sui Contratti Pubblici. È un caso di scuola del rapporto tra diritto interno e diritto UE (primazia del diritto unionale) e della disciplina del Partenariato Pubblico-Privato (PPP).

PAROLE CHIAVE

Project financing, Diritto di prelazione, Autotutela, CGUE, Codice dei Contratti Pubblici, Promotore, Concorrenza.

ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI

  1. Sentenza CGUE 5 febbraio 2026, causa C-810/24: Dichiara l’incompatibilità del diritto di prelazione del promotore con il diritto UE.
  2. Art. 193 d.lgs. 36/2023: Norma del Codice dei Contratti Pubblici che disciplina la procedura di affidamento della finanza di progetto.
  3. Art. 21-nonies l. 241/1990: Disciplina l’annullamento d’ufficio degli atti amministrativi illegittimi, strumento necessario per correggere le gare già avviate.

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