Buongiorno, vorrei cortesemente sapere in merito al prolungamento del periodo di prova a seguito di assunzione in un Ente Locale. Ai fini della conclusione del suddetto è prevista una posticipazione per così dire di quanto si ha ad esempio usufruito in termini di giornate di ferie. Tale prolungamento verrà calcolato in giornate lavorative effettive o in giorni solari?
Buongiorno AleLeo,
ai fini del calcolo della durata del periodo di prova si considerano solo i giorni di servizio effettivamente prestato .
Il periodo di prova viene, infatti, sospeso nei casi di assenza previsti dalla legge o dal Ccnl.
Vedi art. 20, comma 3 e 4 , CCNL attualmente ancora vigente:
“Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo
servizio effettivamente prestato.
Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri casi di
assenza previsti dalla legge o dal CCNL. In caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto può essere risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica l’art. 38”.
Saluti
Simona
Grazie tanto della cortese risposta.
Salve, riprendendo l’argomento della conservazione del posto ex art 20 CCNL oltre l’aver superato il periodo di prova ci sono altre condizioni o limiti che ne possono ostacolare la fruizione? A tal fine oltre il citato articolo vi è un regolamento che elenca i presupposti?
Sul tema:
Saluti
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Buongiorno.
Quesito: categoria C stipula nuovo contratto D stessa Amministrazione a seguito di concorso. Se lascio uno stacco temporale tra dimissioni e nuovo incarico conservo il mio posto precedente come C durante la prova se invece faccio stacco si interrompe il rapporto e percepisco TFR ma non conservo il posto se qualcosa non dovesse andare bene durante la prova. Giusto? Grazie