Proroga concessioni balneari - Il CdS ribadisce il NO - disapplicare anche il "milleproroghe"

Il Consiglio di Sato prende l’occasione della sua ultima pronuncia in materia di concessioni balneari (n. 2192/2023) per ribadire i concetti gi espressi dalle famose sentenze dell’adunanza plenaria n. 17 e 18 del 2021: le norme in palese contrasto con i principi UE sulla tutela della concorrenza devono essere disapplicate. Ecco un passaggio che cita la recente proroga statale sulla quale si è espresso anche il Pretendente della Repubblica (vedi: COMUNICATO del Presidente della Repubblica sulla conversione del DL 198/2022 (milleproroghe) )

… In conclusione, giova soltanto soggiungere che, sulla base di quanto affermato dall’Adunanza Plenaria, con le ricordate sentenze nn. 17 e 18 del 2021, non solo i commi 682 e 683 dell’art. 1 della L. n. 145/2018, ma anche la nuova norma contenuta nell’art. 10-quater, comma 3, del D.L. 29/12/2022, n. 198, conv. in L. 24/2/2023, n. 14, che prevede la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime in essere, si pone in frontale contrasto con la sopra richiamata disciplina di cui all’art. 12 della direttiva n. 2006/123/CE, e va, conseguentemente, disapplicata da qualunque organo dello Stato…

Comunque, nulla di nuovo sotto il sole. Già con le sentenze n. 17/18 - 2021 veniva espresso:

Le norme legislative nazionali che hanno disposto (e che in futuro dovessero ancora disporre) la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative – compresa la moratoria introdotta in correlazione con l’emergenza epidemiologica da Covid-19 dall’art. 182, comma 2, d.l. n. 34/2020, convertito in legge n. 77/2020 – sono in contrasto con il diritto eurounitario, segnatamente con l’art. 49 TFUE e con l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE. Tali norme, pertanto, non devono essere applicate né dai giudici né dalla pubblica amministrazione

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Buongiorno, in merito alla questione della proroga delle concessioni balneari ed al reiterato no del Consiglio di Stato, si chiede se la disapplicazione del decreto milleproroghe debba essere riferita anche alle concessioni per il commercio su area pubblica.
Il dubbio sorge in quanto nelle pronunce “gemelle” del Consiglio di Stato, infatti, i giudici si erano riferiti alla pluralità delle «concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative già in essere», mentre nella pronuncia del T.A.R. Lazio, più limitatamente, si è guardato alla sola «concessione oggetto del giudizio» (quella del commercio su aree pubbliche).
Più in generale, ho notato che i media e perfino il presidente Mattarella, nei suoi rilievi al decreto milleproroghe, fanno riferimento unicamente alle concessioni balneari…

La giurisprudenza amministrativa per adesso è orientata la perfetto parallelismo. Manca una pronuncia dell’adunanza plenaria e manca un secondo grado di giudizio (alcune sentenze sono state appellate). Però, per adesso, è tutto confermato anche sul commercio su AAPP. Vedi varie pronunce del TAR Roma, del TAR Sardegna, del TAR Lombardia.
Vedi: Interrogazione parlamentare | Contrasto fra la direttiva Bolkestein e il decreto legislativo italiano | E-010220/2015 | Parlamento Europeo (clicca su “risposta scritta” per vedere la risposta)
Interrogazione UE poco nota ma importante. La Bolkestein si applica al commercio su AAPP

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