Il Consiglio di Sato prende l’occasione della sua ultima pronuncia in materia di concessioni balneari (n. 2192/2023) per ribadire i concetti gi espressi dalle famose sentenze dell’adunanza plenaria n. 17 e 18 del 2021: le norme in palese contrasto con i principi UE sulla tutela della concorrenza devono essere disapplicate. Ecco un passaggio che cita la recente proroga statale sulla quale si è espresso anche il Pretendente della Repubblica (vedi: COMUNICATO del Presidente della Repubblica sulla conversione del DL 198/2022 (milleproroghe) )
… In conclusione, giova soltanto soggiungere che, sulla base di quanto affermato dall’Adunanza Plenaria, con le ricordate sentenze nn. 17 e 18 del 2021, non solo i commi 682 e 683 dell’art. 1 della L. n. 145/2018, ma anche la nuova norma contenuta nell’art. 10-quater, comma 3, del D.L. 29/12/2022, n. 198, conv. in L. 24/2/2023, n. 14, che prevede la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime in essere, si pone in frontale contrasto con la sopra richiamata disciplina di cui all’art. 12 della direttiva n. 2006/123/CE, e va, conseguentemente, disapplicata da qualunque organo dello Stato…
Comunque, nulla di nuovo sotto il sole. Già con le sentenze n. 17/18 - 2021 veniva espresso:
Le norme legislative nazionali che hanno disposto (e che in futuro dovessero ancora disporre) la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative – compresa la moratoria introdotta in correlazione con l’emergenza epidemiologica da Covid-19 dall’art. 182, comma 2, d.l. n. 34/2020, convertito in legge n. 77/2020 – sono in contrasto con il diritto eurounitario, segnatamente con l’art. 49 TFUE e con l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE. Tali norme, pertanto, non devono essere applicate né dai giudici né dalla pubblica amministrazione