DL n. 41/2021 come convertito con legge n. 69/2021
Art. 26 - bis - Concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche
1. Al fine di garantire la continuità delle attività e il sostegno del settore nel quadro dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, alle concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche si applica il termine finale di cui all’articolo 103, comma 2, del decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e conseguentemente le stesse conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, anche in deroga al termine previsto nel titolo concessorio e ferma restando l’eventuale maggior durata prevista .
RIPORTO l’articolo 103 - Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza (attualmente lo stato di emergenza è fissato al 31/07/21)
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- Omissis
2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
Prima dell’art. 26-bis qua riportato, l’applicazione dell’art. 103 del DL n. 18/2020 era stata esclusa al caso di specie dato che si tratta di disposizione generale mentre quelle del DL n. 34/2020 hanno carattere speciale e quindi, data anche la coincidenza temporale e la mancanza di specificazioni, deroganti rispetto alla prima.
Adesso, la specificazione è stata dettata per legge. Restano da vedere le ulteriori specificazioni che dovranno seguire: i termini per regolarizzare le posizioni soggettive restano comunque fissati al 30/06/2021? E’ chiaro, però, che la PA adesso non può procedere, al 01/07/2021, alla decadenza delle concessioni il cui titolare risulti irregolare. Vediamo quali saranno gli ulteriori sviluppi. Se niente venisse aggiunto, quello che doveva accadere al 30/06/2021 accadrà decorsi 90 giorni dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
La proroga arriva anche sulla scia di quanto osservato in materia dall’AGCM, diciamo che serve per prendere tempo a fronte di una situazione normativa molto complicata. Nella relazione camerale di accompagnamento all’introduzione dell’art. 26-bis citato, si legge:
La relazione di accompagnamento dell’articolo aggiuntivo qui in commento ne motiva l’introduzione in ragione dell’emergenza epidemiologica in corso e in conseguenza dell’incertezza interpretativa conseguente all’apertura di una procedura di infrazione nei confronti dell’Italia per la vigente disciplina di proroga delle concessioni dei posteggi per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche.
vedi un primo commento sulla situazione normativa:
Omniavis_Art26bis_proroga-concessioni-AAPP.pdf (779,3 KB)