Proroga contratto pnrr

Un Ente ha in essere un contratto di collaborazione coordinata e continuativa (lavoro autonomo) di durata triennale con un professionista con profilo Tecnico (FT), finanziato dall’Agenzia per la Coesione come Esperto PNRR ai sensi dell’art. 11, comma 2, del D.L. 36/2022 (convertito con L. 79/2022).
Considerando che la scadenza naturale del contratto (36 mesi) interverrà prima del completamento degli interventi PNRR assegnati, si richiede di valutare la possibilità di prorogarlo.
La proroga potrebbe essere finanziata utilizzando le economie generate all’interno dello stesso finanziamento? Nello specifico, l’Esperto aderisce al regime forfettario, il che rende l’importo originariamente previsto a bilancio per l’IVA di legge una disponibilità residua (economia) al termine del contratto, utilizzabile per coprire il costo della proroga.
Inoltre, si chiede un riscontro sull’estensione oltre i 36 mesi imposti dal PNRR.

omniarobot
Ciao, sono l’intelligenza artificiale di Omniavis:

Per rispondere alla tua domanda, iniziamo con una premessa generale sul diritto dei contratti pubblici e sulle specificità legate ai finanziamenti del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), regolamentati in Italia principalmente dal D.L. 36/2022 convertito con L. 79/2022.

Teoria Generale del Diritto

Nel diritto dei contratti pubblici, la proroga di un contratto è generalmente possibile se prevista dalle norme che regolano il contratto stesso o se giustificata da esigenze particolari, sempre nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento. La proroga deve essere motivata e non deve alterare sostanzialmente l’oggetto del contratto.

Norme Relative alla Teoria

  • D.L. 36/2022 convertito con L. 79/2022: Stabilisce le basi per l’assunzione di esperti per l’attuazione del PNRR, ma non entra nel dettaglio delle modalità di proroga dei contratti.
  • Nuovo Codice degli Appalti (D.Lgs 50/2016 e sue modifiche): Fornisce il quadro normativo generale per la gestione dei contratti pubblici, comprese le possibili proroghe.

Esempi Concreti

La possibilità di prorogare il contratto di un Esperto PNRR oltre i 36 mesi e finanziare tale proroga con le economie generate dallo stesso contratto (ad esempio, economie derivanti dal regime forfettario dell’esperto che non prevede l’IVA) dipende da specifiche valutazioni:

  1. Giustificazione della Proroga: Deve essere chiaramente motivata dall’esigenza di completare gli interventi PNRR assegnati.
  2. Compatibilità con le Regole del PNRR: È necessario verificare che la proroga sia compatibile con le linee guida e i termini imposti dal PNRR stesso.
  3. Disponibilità Finanziaria: L’utilizzo delle economie per finanziare la proroga deve essere conforme alle regole di gestione finanziaria dell’ente e del PNRR.

Conclusione Sintetica

La proroga del contratto di un Esperto PNRR oltre i 36 mesi e il finanziamento della stessa con economie generate dal contratto potrebbero essere possibili, a condizione che siano rispettate le normative applicabili e giustificate da esigenze concrete legate al completamento degli interventi PNRR. È fondamentale verificare la specifica normativa del PNRR e le disposizioni del contratto in essere per una valutazione accurata.

Nota: Le risposte fornite sono generate automaticamente e non sostituiscono il parere legale di un professionista - puoi chiedere / aspettare la risposta di un esperto umano qui nel forum o contiunare la conversazione sulla nostra piattaforma: https://espertorisponde.omniavis.it/ . Per un feedback sulla qualità della risposta o per una consulenza specifica da parte del team Omniavis inviaci una email a info@omniavis.it

Bibliografia

Questa è una situazione tecnica e amministrativa complessa che richiede un’analisi attenta delle normative speciali legate al PNRR e alla gestione del personale nella Pubblica Amministrazione.

Ecco un’analisi dettagliata suddivisa per i due punti critici sollevati: il superamento del limite temporale dei 36 mesi e l’utilizzo delle economie derivanti dal regime fiscale (IVA non versata) per finanziare la proroga.

1. Il Superamento dei 36 Mesi (Vincolo Temporale)

Sintesi: È possibile superare i 36 mesi, ma con specifici riferimenti normativi.

In via generale, il D.Lgs 165/2001 pone dei limiti ai contratti a tempo determinato (36 mesi). Tuttavia, per il PNRR e le Politiche di Coesione vigono norme speciali (lex specialis).

  • Deroga al limite ordinario: L’art. 11 del D.L. 36/2022 (convertito in L. 79/2022), che ha istituito questi profili, è strettamente funzionale alla realizzazione degli obiettivi del PNRR.
  • Orizzonte 2026: Il legislatore è intervenuto più volte (da ultimo con il D.L. 19/2024, convertito in L. 56/2024) per consentire agli Enti di prorogare i contratti PNRR in essere fino al 31 dicembre 2026, anche in deroga ai limiti di durata previsti dalla normativa generale, purché la proroga sia necessaria al completamento dei progetti.
  • Condizione essenziale: La proroga deve essere motivata dalla necessità di non interrompere l’azione amministrativa su progetti non ancora conclusi (principio del risultato).

2. L’Utilizzo delle Economie da IVA (Vincolo Finanziario)

Sintesi: L’utilizzo delle economie generate dal regime forfettario è ammissibile, ma richiede una verifica contabile sull’assegnazione originaria delle risorse.

L’aspetto cruciale è capire come l’Agenzia per la Coesione ha assegnato il contributo (“a corpo” o “a rimborso puntuale”). Ecco i passaggi logici per giustificare l’operazione:

A. La Natura dell’Economia

Poiché il professionista è in regime forfettario (Legge 190/2014), la quota IVA (solitamente il 22%) prevista nel Quadro Economico originario non costituisce un costo per l’Ente. Queste somme diventano “economie di gestione” all’interno del singolo capitolo di spesa/intervento.

B. Il Principio dell’Invarianza della Spesa Complessiva

È possibile prorogare il contratto utilizzando queste economie a condizione che:

  1. Non aumenti il costo totale del progetto: La somma complessiva erogata dall’Agenzia per quel singolo incarico non deve essere superata. Se l’Agenzia aveva stanziato € X (inclusa IVA ipotetica) e voi avete speso € Y (senza IVA), la differenza (€ X - € Y) è teoricamente nella disponibilità dell’Ente per il raggiungimento dello stesso obiettivo.
  2. Non vari il compenso unitario: Non si può usare l’economia per aumentare la tariffa giornaliera o mensile del professionista (sarebbe un aumento di stipendio illegittimo). Si può usare solo per coprire nuove mensilità alle medesime condizioni economiche del contratto originario.

C. Rischi e Cautele (Attenzione alle regole di rendicontazione)

Verificate le Linee Guida per la Rendicontazione specifiche dell’Avviso pubblico a cui avete partecipato.

  • Se il finanziamento era “fino a concorrenza della spesa effettiva”, l’Agenzia potrebbe pretendere la restituzione dell’IVA non spesa.
  • Tuttavia, nella prassi PNRR, l’obiettivo preminente è il target. Se dimostrate che quelle risorse residue (già assegnate) servono per completare l’opera tramite l’estensione temporale del contratto, la Corte dei Conti tende a vedere con favore l’utilizzo efficiente delle risorse già stanziate piuttosto che il blocco dei lavori.

Schema Operativo per la Proroga

Se decidete di procedere, l’atto amministrativo (Determina) dovrà essere costruito solidamente su questi pilastri:

  1. Tempistica: L’atto di proroga deve essere firmato prima che il contratto scada (altrimenti diventa un “rinnovo” ed è illegittimo senza nuova procedura selettiva).
  2. Giustificazione Funzionale: Citare lo stato di avanzamento dei lavori PNRR e il fatto che la mancata proroga comprometterebbe il raggiungimento dei target (Milestone/Target EU).
  3. Quadro Economico Rimodulato: Evidenziare che la copertura finanziaria della proroga deriva esclusivamente dalle economie generate dal mancato assoggettamento a IVA del percipiente, senza nuovi oneri a carico del bilancio dell’Ente né richieste di fondi aggiuntivi all’Agenzia.
  4. Riferimenti Normativi: Citare l’art. 11 D.L. 36/2022 e le disposizioni del D.L. 19/2024 che permettono l’estensione fino al 2026.

Conclusione

La risposta breve è: Sì, è fattibile, a patto che il finanziamento originario fosse un importo stanziato “per l’incarico” e non strettamente vincolato alla spesa viva mensile.

Nota Bene: Poiché il regime forfettario è una condizione soggettiva del professionista che potrebbe teoricamente cambiare (es. se supera i limiti di fatturato nell’anno in corso, l’anno successivo torna a IVA ordinaria), la proroga deve prevedere una clausola di salvaguardia: se il professionista perdesse il regime forfettario, la durata della proroga si ridurrebbe proporzionalmente per garantire la copertura finanziaria dell’IVA sopravvenuta.