Proroga organi amministrativi

Ai sensi dell’art. 3 del D.L. 293/1994 “Gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di cui
all’articolo 2 sono prorogati per non piu’ di quarantacinque giorni,
decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo.
2. Nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono
adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione,
nonche’ gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica
dei motivi di urgenza e indifferibilita’.
3. Gli atti non rientranti fra quelli indicati nel comma 2,
adottati nel periodo di proroga, sono nulli”.
L’Organismo Locale Indipendente di Valutazione del Comune di X è scaduto da oltre 45 giorni e, tuttavia, il Regolamento di funzionamento dell’OLIV prevede che “L’organismo continua ad esercitare le funzioni anche dopo la scadenza dell’incarico fino alla riconferma o nomina del nuovo organismo”. Come districarsi?