Proroghe autorizzazioni

Un distributore di carburante a cui è stata rilasciata l’autorizzazione all’esercizio provvisorio dell’impianto in attesa di collaudo quindicennale ha richiesto via pec la proroga dell’esercizio provvisorio perché la regione non ha ancora nominato la commissione di collaudo. La richiesta di proroga all’esercizio provvisorio è arrivata dopo la scadenza della proroga dei sei mesi. E’ possibile (e in che modo) rilasciare il nuovo titolo all’esercizio provvisorio in attesa che la regione nomini la commissione di collaudo?

Non sapendo la Regione è difficile dare una risposta.

Il D.Lgs. 11/02/1998, n. 32 (art. 1 c. 5) prevede che “Le verifiche sull’idoneità tecnica degli impianti ai fini della sicurezza sanitaria e ambientale sono effettuate al momento del collaudo e non oltre quindici anni dalla precedente verifica”.

Non mi risulta una norma nazionale che preveda l’esercizio provvisorio in attesa del collaudo quindicennale…

In Lombardia abbiamo il D. Dirig. reg. 06/07/2017, n. 8143, il quale prevede che l’impresa presenti la documentazione per le verifiche in capo ad ATS e ARPA. Non c’è un “nuovo” collaudo.
Se non viene presentata la documentazione il comune prima diffida, poi revoca l’autorizzazione.
Qualora ATS e ARPA comunichino “prescrizioni/condizioni” il Comune richiede alla società quanto necessario per conformarsi…

In Toscana, dove sono più avanti, si fa l’autocollaudo e poi ogni quindici anni il titolare presenta una perizia giurata al SUAP, predisposta da un professionista abilitato, attestante l’idoneità tecnica dell’impianto ai fini della sicurezza sanitaria e ambientale.

Concordo con Alberto. Anche fuori dalla Toscana, si può applicare comunque il DPR n. 160/2010. Se pensi sia un collaudo, allora si applica l’auto-collaudo ex art. 10 del DPR citato. L’asseverazione tecnica sostituisce il lavoro della commissione.