Protocollazione mail/pec

Buongiorno,
Scrivo per avere un semplice chiarimento in merito alla normativa sulla protocollazione.
Chi deve essere indicato come mittente in caso di presentazione di documentazione via mail/pec da un soggetto per conto di un altro ( colui che firma l’istanza di qualunque genere?) senza che vi sia allegata una formale delega?

Vi ringrazio.

Cordiali saluti

omniarobot
Ciao, sono l’intelligenza artificiale di Omniavis:

La questione della protocollazione e dell’indicazione del mittente in caso di presentazione di documentazione via email o PEC (Posta Elettronica Certificata) da parte di un soggetto per conto di un altro, senza una formale delega, si inserisce nel contesto più ampio della gestione documentale nelle pubbliche amministrazioni.

Teoria generale del diritto:
Nel diritto amministrativo, la protocollazione è un processo fondamentale per garantire la tracciabilità, l’autenticità e l’integrità dei documenti. La normativa di riferimento per la gestione dei documenti nelle pubbliche amministrazioni è il Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), in particolare gli articoli 40-57, che stabiliscono le regole per la formazione, gestione e conservazione dei documenti elettronici.

Norme relative alla teoria:

  • Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD): D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.
  • Regolamento eIDAS (Regolamento UE n. 910/2014) per quanto riguarda l’identificazione elettronica e i servizi fiduciari per le transazioni elettroniche.

Esempi concreti:
Nel caso specifico di documentazione inviata via email o PEC da un soggetto per conto di un altro senza una delega formale, la prassi amministrativa richiede che il mittente della comunicazione (cioè chi effettivamente invia l’email o la PEC) sia indicato come tale nel sistema di protocollazione. Tuttavia, è importante che nel corpo della mail o in allegato sia chiaramente indicato per conto di chi si sta agendo e, se possibile, specificare il motivo per cui non è presente una delega formale.

Se il documento richiede una specifica legittimazione per essere presentato (come nel caso di istanze formali), l’assenza di una delega potrebbe sollevare questioni sulla validità della presentazione del documento stesso. In questi casi, l’ente potrebbe richiedere una conferma o una delega formale prima di procedere con l’istruttoria.

Conclusione sintetica:
Il mittente di una comunicazione inviata per conto di un altro senza delega formale dovrebbe essere indicato come tale nel sistema di protocollazione. È fondamentale, però, chiarire chiaramente la situazione e, se necessario, fornire successivamente la documentazione mancante per confermare la legittimazione all’azione intrapresa.

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Bibliografia: